Analisi - Pedaggi
Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
L474-0978
Alla galleria autostradale del San Gottardo, considerato il milione circa di mezzi pesanti che attualmente lo attraversano ogni anno, sarebbero così teoricamente possibili proventi pari a, più o meno, 39 milioni di franchi e a circa la metà una volta raggiunto l’obiettivo del trasferimento di metà degli autotreni dalla strada alla ferrovia. Teoricamente in quanto non si è considerato né che la riscossione dei pedaggi potrebbe spingere gli autotrasportatori a optare per altri valichi alpini, né che essa comporterebbe costi.
Se si volessero aumentare i proventi del pedaggio sulla galleria o il pedaggio stesso (> 39 franchi) senza ridurre la TTPCP, occorrerebbe aumentare di conseguenza le aliquote massime previste dall’accordo sui trasporti terrestri e dunque sottoporlo a revisione d’intesa con l’UE; i negoziati affinché essa accetti un simile adeguamento sarebbero sicuramente duri.
Se si intende aumentare i proventi del pedaggio sulla galleria o il pedaggio stesso senza adeguare l’accordo sui trasporti terrestri, nello specifico le aliquote massime ivi sancite, vanno per forza diminuite di conseguenza le aliquote della TTPCP. Tuttavia, causa il divieto di discriminazione previsto dall’accordo, la riduzione delle aliquote non potrebbe valere unicamente per i mezzi pesanti che circolano sull’asse del San Gottardo, ma andrebbe applicata a ogni autotreno che circola sulle autostrade svizzere, con tutto ciò che ne conseguirebbe, ad esempio in termini di cali delle entrate della TTPCP; cali talmente importanti che i proventi del pedaggio alla galleria autostradale del San Gottardo sarebbero lungi dal compensarli.
La TTPCP non è limitata soltanto dall’accordo sui trasporti terrestri, ma anche dalla Costituzione e dalla legge sul traffico pesante:
- l’articolo 40 dell’accordo sui trasporti terrestri limita a 325 franchi l’importo medio della tassa per
attraversare le Alpi di un autotreno di 40 tonnellate che viaggia da Basilea a Chiasso, il che corrisponde a un massimo di 2,70 centesimi per tonnellata-chilometro;
l‘accordo sui trasporti terrestri è quindi più restrittivo rispetto al diritto svizzero (cfr. art. 8 della legge sul traffico pesante).
- l’articolo 85 Cost. sancisce che sul traffico pesante si può riscuotere una tassa commisurata alle
prestazioni o al consumo se tale traffico causa alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse;
- l’articolo 8 della legge sul traffico pesante limita la tassa a un massimo di 3,0 centesimi per
tonnellata-chilometro;
- l’articolo 7 della legge sul traffico pesante sancisce che i proventi della tassa non devono
superare i costi d’infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività30;
tale requisito può fare sì che non si sfrutti l’aliquota della tassa di per sé ammessa;
occorre precisare che in Svizzera la quota dei costi computati al traffico pesante è nettamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei. Attualmente è in corso una revisione del conto stradale31 e i primi risultati mostrano che, in seguito a tale revisione, la quota dovrebbe aumentare.
30 Il settore degli autotrasportatori ha già intentato due azioni contro il fatto che i proventi della TTPCP sono più elevati dei costi scoperti e che le aliquote vanno quindi diminuite. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro l’aumento dal 1° gennaio 2008. Come era avvenuto per il primo procedimento, anche nel secondo ricorso contro il declassamento, dal 1° gennaio 2009, dei veicoli Euro 3 da una categoria fiscale molto conveniente a una meno conveniente i ricorrenti hanno addotto come argomentazione che considerare i costi causati dai tempi d’attesa per le code è, in generale, inammissibile, aggiungendo inoltre che il calcolo dei costi è comunque sbagliato. Il Tribunale federale ha incaricato l’Amministrazione federale di ricalcolare i costi, che rispetto ai calcoli originali sono risultati leggermente più elevati. Diversamente dal Tribunale federale, nella sentenza del 22 ottobre 2012 il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che l’aumento della tassa sul traffico pesante per l’inizio del 2008 in effetti non era stato corretto poiché violava il principio della copertura dei costi. La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. 31 Articolo 36 della Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2).