Analisi - Pedaggi

Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 20 pagine

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L474-0978

All’estero, il pedaggio si chiama anche «Maut» o «péage». Il pedaggio spesso è calcolato sull’uso entro un determinato periodo (p. es. contrassegno autostradale svizzero o «Pickerl» austriaco), il numero di chilometri percorsi ovvero l’utilizzo di un determinato tratto (p. es. tassa di transito attraverso il Gran San Bernardo17, péage in Francia o pedaggio in Italia) o il viaggio dentro o all’interno di un determinato perimetro (p. es. Singapore [«Singapore Electronic Road Pricing»], Londra [«Congestion Charge System»], Stoccolma [«Congestion Tax System»]). L’importo può inoltre variare in base a ulteriori criteri, ad esempio la categoria del veicolo o la classe di emissione (p. es. TTPCP).

3.3. Presupposti giuridici per i pedaggi

L’articolo 82 capoverso 3 Cost. recita:

L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.

La norma è chiara: il costituente, di massima, non vuole alcun pedaggio per l’utilizzo delle strade pubbliche in Svizzera. Le ragioni risalgono ai numerosi pedaggi che nel XIX secolo ostacolavano esageratamente il commercio e l’economia. In questo senso, le vie libere sono state una condizione essenziale per lo sviluppo della Svizzera federalista.

Anche se non vengono riscossi veri e propri pedaggi, l’utente della strada finanzia per lo più in proprio l’infrastruttura stradale attraverso imposte o tasse (a destinazione vincolata). In totale, nel 2009 il conto stradale18 presenta entrate di 8,4 miliardi di franchi e spese imputabili di 7,1 miliardi di franchi, con un’eccedenza di 1,3 miliardi di franchi. Le spese imputabili per l’infrastruttura stradale e il suo esercizio sono coperte al 118 per cento19 con le entrate dal traffico dei veicoli a motori. In questi calcoli non sono contemplati i costi esterni del traffico stradale. Il conto dei trasporti20 considera anche i costi esterni e registra per la strada un grado di copertura dei costi del 90 per cento circa.

3.3.1. Competenza dell’Assemblea federale di autorizzare eccezioni (pedaggi infrastrutturali)

Anche se, in linea di principio, le strade pubbliche sono esenti da tasse, fondandosi sull’articolo 82 capoverso 3 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di autorizzare eccezioni. Tale competenza è tuttavia limitata a una riscossione dei pedaggi per singole opere (isolate) quali ponti o gallerie21, motivo per cui si parla di pedaggi infrastrutturali. In base a questo articolo costituzionale, un simile pedaggio sarebbe possibile nel caso della galleria autostradale del San Gottardo.

Nonostante la competenza dell’Assemblea federale, finora il principio fondamentale dell’esenzione dalle tasse per l’utilizzo delle strade è stato applicato con coerenza e difeso contro ogni interpretazione meno ortodossa. L’Assemblea federale ha autorizzato un’eccezione solamente nel caso della galleria di confine con l’Italia sotto il Gran San Bernardo.

Ci sono state e ci saranno sempre singole strade per il cui utilizzo i proprietari richiedono una sorta di pedaggio, anche se questa prassi è giuridicamente inammissibile, tanto che alcuni di questi pedaggi

17 Costi del viaggio di sola andata per le automobili: 29.20 franchi (stato: novembre 2012), costi del viaggio di sola andata per i mezzi pesanti: tra 80.50 e 177 franchi (stato: novembre 2012). 18 Raffronto tra i ricavi computabili dei poteri pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) dal traffico motorizzato e i suoi costi corrispondenti, vedi articolo 36 capoverso 1 della Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2). 19 Ufficio federale di statistica (UST): Conto stradale 2009, 2011. 20 UST: Conto dei trasporti 2005, 2009. 21 Vedi Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE): Introduzione di un Road Pricing in adempimento del postulato CTT-CN del 16.11.2004 Rapporto del Consiglio federale sulla possibile introduzione di pedaggi in Svizzera, in particolare n. 3.1.2.2, n. 9 e all. 2.