Analisi - Pedaggi
Consultazione 2012/90: Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
L474-0978
sono stati annullati da sentenze di tribunali (p. es. passo dello Chasseral), mentre altri vengono tollerati più o meno tacitamente.
I presupposti per consentire eccezioni per pedaggi infrastrutturali
Già nel 1996 il tema della tassazione a scopo di finanziamento infrastrutturale fu discusso ed affrontato nel caso della «Traversée de la Rade» a Ginevra e dello «Schanzentunnel» a Berna. Si era partiti dal principio che ogni località svizzera che dispone di un collegamento stradale doveva anche potere essere raggiunta esentasse, seppure impiegando eventualmente molto più tempo rispetto al tratto a pagamento. All’epoca, per consentire eccezioni ai sensi dell’articolo 37 capoverso 2 vecchia Cost. (oggi art. 82 cpv. 3 Cost.), furono menzionati i seguenti presupposti, validi tutt’oggi
- finanziamento di un’opera: deve trattarsi di un investimento importante per la costruzione di
un’opera particolare o di un’intera strada che senza tasse non sarebbe (praticamente) finanziabile;
- risparmio di tempo, aumento della produttività: l’utilizzo dell’opera o della strada accorcia il
tragitto, il che comporta un considerevole vantaggio (p. es. risparmio di tempo);
- progetto pronto e cantierabile: il rilascio di un’autorizzazione eccezionale presuppone un progetto
cantierabile e dotato di tutti i permessi necessari.
Gli unici progetti discussi in questo contesto nel 1996 furono i due summenzionati («Traversée de la Rade» e «Schanzentunnel»), cui si aggiunse il «Seedamm in Rapperswil». Nessuno di essi è stato finora realizzato come infrastruttura viaria finanziata tramite pedaggio.
3.3.2. Riscossione dei pedaggi per zona
Eccezioni generali per pedaggi per zona, quali i summenzionati contrassegno autostradale e TTPCP, devono essere sanciti nella Cost. (art. 85 e art. 86 cpv. 2 Cost.). Anche l’introduzione di un «mobility pricing» o di un «road pricing» per zona richiederebbe un adeguamento della Costituzione, indipendentemente dal fatto di applicarli a tutte le reti di trasporto o le reti stradali o soltanto a reti ben precise (p. es. alle strade nazionali)22. Nell’interpellanza 08.3134 Joder Rudolf «Introduzione di straforo del road-pricing» si stabilisce, tra l’altro: Lo svolgimento di test in relazione al pedaggio stradale, limitati nel tempo, non necessita invece alcuna modifica costituzionale. Nel quadro della stesura del rapporto concernente la possibile introduzione di un pedaggio stradale in Svizzera (Introduction d’un péage routier - Rapport du Conseil fédéral sur la possibilité d’introduire un péage routier en Suisse), l’Ufficio federale di giustizia ha valutato se, a una fase di prova, possano eventualmente essere applicate condizioni meno restrittive rispetto all’introduzione di una regolamentazione definitiva. Dall’esame è emerso che ciò è possibile se, per analogia, si applica la prassi applicata sinora a livello federale: i test destinati all’approntamento di basi decisionali per una futura legge possono essere svolti in virtù di una temporanea ordinanza del Consiglio federale, a condizione che tali test non creino fatti per loro natura irreversibili. Un’applicazione per analogia significa che nel caso di un affare concernente una disposizione costituzionale, l’Assemblea federale può consentire lo svolgimento di test sulla base di una legge federale di durata limitata, sempreché da tali test non risultino fatti irreversibili. [...] Una legge federale limitata nel tempo sarebbe peraltro soggetta al referendum facoltativo.
3.4. Obiettivo e scopo dei pedaggi
Di regoIa, uno degli obiettivi primari dei pedaggi, in particolare dei pedaggi infrastrutturali, è di finanziare la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera attraverso la partecipazione ai costi da parte degli utenti, secondo il principio «l’utente paga», fino ad arrivare a internalizzare i costi esterni e il prelievo parziale del valore aggiunto presso gli utilizzatori (p. es. «péage» in Francia o pedaggio in Italia).
22 Cfr. nota a piè di pagina 21.