Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 29 pagine

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LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione

Art. 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

1 Il Consiglio federale disciplina le misure da adottare per ridurre i rischi di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori e per prevenirne i danni.

2 Esso può:

a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;

b. prevedere un obbligo d’informazione;

c. prevedere misure di protezione;

d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.

ChiroSuisse, KL-CH e in particolare le leghe cantonali KL-TG, KL-ZG KL-Zentral-CH, nonché PH CH approvano le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute. BMPA auspica che si misuri anche l'esposizione a radiazioni. UCS vede con favore l'introduzione di norme in caso di esposizioni a molteplici fonti, come prevede la LPAmb. AefU e DV Esmog CH/FL chiedono di introdurre nella LPAmb un obbligo di limitazione delle immissioni cumulative da impianti fissi e dispositivi mobili.

Il Cantone TI approva in particolare l'obbligo di annuncio per manifestazioni. Il Cantone UR invoca una distinzione più chiara dalla LPAmb, poiché anche in quest’ultima legge è possibile definire valori limite di immissione. Per AWS il disciplinamento deve chiarire meglio chi si assume i costi di queste misure, oppure prevedere il principio di causalità come la LPAmb. SAG auspica flessibilità nell'obbligo di annunciare manifestazioni programmate a breve termine. UCS è del parere che il rispetto dei valori limite debba essere dimostrato già al momento dell'annuncio, pertanto chiede di modificare in questo senso l'articolo 4 capoverso 2 lettera b.

Il Cantone NE, Centre Patronal e Lasershows.ch propongono correzioni concrete dell'articolo 4 capoverso 2.

Art. 5 Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può:

a. vietare l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;

b. vietare l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.

4 Cantoni (AI, LU, SO, SZ), PLR, KL-CH e in particolare le leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH, nonché PHCH e FS IRPA apprezzano che sia stata colmata la lacuna relativa alle prescrizioni sui prodotti e la possibilità di vietare prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone.

SAG chiede l'esclusione generale degli osservatori astronomici da questi divieti.

USAM critica la delega della competenza al Consiglio federale, che in futuro potrà vietare illimitatamente molti prodotti.