Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 29 pagine
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LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione
Art. 11 Provvedimenti amministrativi
1 L’organo di controllo può controllare sul posto l’istallazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4.
2 Può disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.
3 Se è necessario per tutelare la salute dell’utente o di terzi, l’organo di controllo può in particolare:
a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell’utilizzo;
b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
d. ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute.
4 L’organo di controllo avverte il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l’utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.
Il Cantone AG ritiene che l'articolo 11 capoverso 3 lettera b debba essere applicato anche all'utilizzo abusivo di prodotti (per esempio l'abbagliamento con un puntatore laser). Per SGML le pene di cui all'articolo 14 sono indispensabili, tuttavia in caso di violazioni intenzionali ripetute sarebbe più sensato ricorrere a sanzioni come, per esempio, la revoca dell'attestato di competenza. SAG non potrebbe assumersi questo compito, tuttavia singoli esperti potrebbero richiamare al rispetto delle prescrizioni e all'occorrenza informare le autorità.
Art. 12 Emolumenti
1 Gli organi d’esecuzione riscuotono emolumenti per i controlli di cui agli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1.
2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
a. il loro ammontare;
b. le modalità della riscossione;
c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
3 Al riguardo, tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.