Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 29 pagine

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LRNIS - Rapporto sull'esito della procedura di consultazione

Art. 6 Acquisizione di basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l’esecuzione della presente legge. Per l’attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

L'articolo è salutato da KL-CH e in particolare dalle leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH, nonché da PHCH.

Anche AWS esprime la sua soddisfazione, tuttavia auspica che nella legge siano formulati in modo più concreto gli obiettivi e la forma di acquisizione delle basi scientifiche, ricordando che queste ultime sono importanti sia per l'attuazione della legge sia per comprendere a livello generale i rischi delle RNI e degli stimoli sonori. Per FMH è importante che siano approvati fondi per finanziare un'attività di ricerca continua e una valutazione indipendente delle basi scientifiche. BMPA auspica misurazioni e studi clinici sugli effetti delle RNI, DV Esmog CH/FL una ricerca sui rischi indipendente e imparziale. Kf sostiene che nell'acquisizione delle basi scientifiche vanno necessariamente ascoltati specialisti della ricerca e dell'economia, mentre Gigaherz.ch esige il diritto di partecipazione per le organizzazioni critiche. VSIG ritiene che l'acquisizione di basi scientifiche sia un aspetto centrale, ma teme un eccessivo attivismo dell'amministrazione. AefU propone un'acquisizione delle basi scientifiche a livello interdipartimentale, integrando gli aspetti della prevenzione. Il Cantone ZG si domanda se non fosse stato più sensato acquisire le basi scientifiche prima di elaborare la legge. USAM respinge l'acquisizione delle basi scientifiche da parte della Confederazione, poiché l'UFSP non ne avrebbe la competenza. UDC è sostanzialmente contraria all'acquisizione di basi scientifiche.

Art. 7 Informazione del pubblico

L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi rilevanti per la salute delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

L'articolo è accolto con favore da SGML, da KL-CH e in particolare dalle leghe cantonali contro il cancro KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH, nonché da PH CH.

I Cantoni AG e GR e VKCS sono del parere che l'informazione dei frequentatori e dei gestori di solarium sia decisiva per minimizzare l'esposizione alle radiazioni. Anche per i Cantoni JU e ZH è importante informare il pubblico e i gestori di prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Riferendosi all'OSLa, il Cantone NE auspica che la Confederazione elabori strategie informative.

Art. 8 Esecuzione da parte della Confederazione

1 La Confederazione è responsabile dell’esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell’articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

2 Essa controlla il rispetto dei divieti di importazione e di transito di cui all’articolo 5 lettera a.

Le osservazioni inerenti all'esecuzione sono riassunte nel capitolo «Esecuzione».

2 RS 420.1