Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine
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Nella ditta di un’impresa individuale o di una società di persone iscritta nel registro di commercio non può comparire il nome di una persona che non sia l’imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile. È possibile derogare a tale principio soltanto in caso di continuazione della ditta.
Indicazione della forma giuridica
Qualsiasi ditta iscritta nel registro di commercio deve contenere obbligatoriamente l’aggiunta della forma giuridica da cui siano riconoscibili i rapporti di responsabilità. Le seguenti aggiunte sono prescritte per legge:
– le imprese individuali devono contenere la seguente indicazione nella loro ditta: «eingetragener Unternehmer», «eingetragene Unternehmerin» o «e.U.»;
– le società in nome collettivo devono contenere nella ditta l’indicazione «offene Gesellschaft» o un’abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «OG»;
– le società in accomandita devono contenere nella ditta l’indicazione «Kommanditgesellschaft» o un’abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «KG»;
– se in una società in nome collettivo o in accomandita non è responsabile personalmente alcuna persona fisica, la limitazione della responsabilità deve essere riconoscibile nella ditta, ad esempio mediante l’aggiunta «GmbH & Co KG» o «GmbH & Co OG»;
– fatte salve le disposizioni della normativa professionale, in alternativa all’indicazione «OG», i liberi professionisti (medici, avvocati, notai, architetti, ecc.) possono usare anche l’indicazione «Partnerschaft» o – se la ditta non contiene i nomi di tutti i soci – l’aggiunta «und Partner». In alternativa all’indicazione «Kommanditgesellschaft» si può usare quella di «Kommandit-Partnerschaft»;
– la ditta di una società anonima deve contenere l’indicazione «Aktiengesellschaft» oppure l’abbreviazione «AG» o «A.-G.»;
– la ditta di una società a garanzia limitata deve contenere l’indicazione «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» o l’abbreviazione «GmbH», «GesmbH», «G.m.b.H.» o «Ges.m.b.H.»;
– la ditta di una società cooperativa deve contenere l’indicazione «eingetragene Genossenschaft» o l’abbreviazione «e.Gen.».
Protezione della ditta
Ogni nuova ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte esistenti nello stesso luogo o nello stesso comune e iscritte nel registro delle ditte. La distinzione chiara è garantita se è abbastanza caratterizzante da impedire una confusione nella vita corrente e non soltanto in un confronto attento delle ditte o secondo l’interpretazione della categoria degli imprenditori. Anche in questo caso è sempre decisiva l’impressione complessiva nel singolo caso.