Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine
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Art. 953 Abrogato
Poiché in futuro si potrà far uso a tempo indeterminato della ditta di società commerciali e cooperative e nel caso delle imprese individuali, oltre al nome del titolare, la ditta potrà anche contenere altri nomi che non coincidono, il disciplinamento esplicito per l’uso della ditta in caso di assunzione di un’azienda è superfluo. Poiché l’assunzione di un’azienda è regolata per contratto, in tale contesto va anche disciplinato il consenso dell’alienante per l’uso della sua ditta. L’articolo 953 CO può pertanto essere abrogato.
2.1 Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni
Art. 607 Abrogato
Poiché la ditta di una società in accomandita non deve più contenere soltanto i nomi di soci illimitatamente responsabili, bensì può essere costituita anche da nomi di fantasia, l’articolo 607 CO va abrogato.
2.2 Disposizioni transitorie
Art. 1 AP Disp. trans. Regola generale
Fatte salve disposizioni contrarie, le disposizioni transitorie del Codice civile (titolo finale CC)11 si applicano anche al CO (art. 1 cpv. 1 AP Disp. trans.).
Le disposizioni del diritto riveduto si applicano in linea di massima dalla loro entrata in vigore (art. 1 cpv. 2 AP Disp. trans.).
Art. 2 AP Disp. trans. Termine per l’adeguamento
Per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni non implica l’obbligo di adeguare la loro ditta al nuovo diritto e di completarla con l’indicazione della forma giuridica. L’adeguamento volontario è ovviamente ammesso. Si può continuare a far uso della ditta esistente, ma solo fintanto che le persone menzionate con il loro nome nella ditta restano soci illimitatamente responsabili. Se tali persone abbandonano la società, la ditta, che in tal caso dovrebbe essere modificata anche secondo il diritto vigente (art. 947 e 948 CO), va adeguata al nuovo diritto. In seguito all’adeguamento al nuovo diritto, la ditta non deve tuttavia essere obbligatoriamente modificata in riferimento ai nomi; va tuttavia completata con l’indicazione della forma giuridica.
11 RS 210