Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine

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quenza dei segni e all’impressione generale che suscita la denominazione da esaminare. Il registro di commercio accetta le denominazioni simili ad altre già iscritte. L’iscrizione non tutela tuttavia da un’azione promossa in base al pericolo di confusione delle denominazioni.

1.3.6 Unione europea

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, contiene molte condizioni volte a favorire la trasparenza nelle relazioni giuridiche e commerciali. L’articolo 5 della direttiva prescrive agli Stati membri che le società devono indicare nella corrispondenza e sugli ordinativi, tra le altre cose, indicazioni sulla forma giuridica, sulla sede, sullo stato di liquidazione e sul capitale. S’intende così garantire che nello spazio UE ogni impresa possa essere univocamente identificata e giuridicamente qualificata.

1.3.7 Riassunto

La situazione normativa in Svizzera corrisponde già oggi a quella tedesca e austriaca, il che, viste le radici tedesche del diritto svizzero delle ditte commerciali, non sorprende. Rispetto alla Germania e all’Austria vi è tuttavia un bisogno di adeguamento in merito alla formazione delle ditte di società di persone. Il presente progetto tiene conto di questa situazione prevedendo nuove possibilità nella scelta della ditta. Poiché occorre tuttavia tenere debitamente conto della protezione di terzi, è in futuro previsto che l’indicazione della forma giuridica diventi obbligatoria. Questa soluzione corrisponde alla normativa della Germania e dell’Austria, ma anche a quella dell’Italia e della Gran Bretagna e di molte altre regioni nel mondo (Asia, USA, Australia).

2 Commento ai singoli articoli

Art. 945 cpv. 2 Formazione delle ditte di imprese individuali

Secondo il diritto vigente, in caso di continuazione di un’azienda altrui, la ditta di un’impresa individuale può contenere solo eccezionalmente i cognomi di più persone. Il nuovo titolare deve essere menzionato nella ditta e il rapporto di successione va indicato con aggiunte quali «nuovo titolare» o «ex titolare»10. L’avamprogetto prevede di applicare la regola del vigente articolo 953 capoverso 2 CO a tutte le imprese individuali. Oltre al cognome del titolare, della ditta potranno quindi essere indicati – nel rispetto del principio di veridicità e del divieto di trarre in inganno – anche altri cognomi diversi da quelli del titolare. Se tuttavia la ditta di un’impresa

10 Cfr. n. marg. 238 della direttiva del 1° apr. 2009 all’attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l’esame delle ditte e dei nomi (www.zefix.ch → Basi legali).