Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine
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individuale contiene altri cognomi, il titolare va designato come tale, anteponendo la menzione «titolare» al cognome o al nome del titolare. Poiché tale regola sarà in futuro prevista per tutte le imprese individuali e applicata, come sinora, soprattutto in caso di continuazione di un’impresa altrui, l’articolo 953 CO può essere abrogato. Oltre che nei casi di continuazione di un’azienda, la presente regola potrebbe essere importante per imprese individuali che sono ad esempio titolari di una licenza di contrassegni che contengono un nome.
Esempi
Pasticceria Herzog titolare Rossi
Ristorante Mc Donald's titolare M. Bianchi
Istituto di bellezza Yves Rocher titolare Margherita Morini
Art. 947 e 948 Abrogati
Le ditte di società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni non devono più contenere soltanto i nomi dei soci illimitatamente responsabili, bensì possono essere formati anche da termini specifici o denominazioni di fantasia. Gli articoli 947 e 948 CO possono pertanto essere abrogati.
Art. 950 Formazione delle ditte delle società commerciali e delle società
cooperative
La disposizione, introdotta con l’ultima revisione parziale del diritto delle ditte commerciali e secondo cui le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative sono fondamentalmente libere nella scelta della loro ditta, ma devono indicare la forma giuridica, è estesa alle ditte di società in nome collettivo, di società in accomandita e di società in accomandita per azioni. La ditta consiste quindi di un nucleo completato dall’indicazione della forma giuridica. Purché non violino il principio di veridicità e il divieto di trarre in inganno e non vi siano interessi pubblici contrari, il nucleo della ditta può essere scelto liberamente. La forma giuridica può essere indicata per esteso o con un’abbreviazione. Conformemente alla vigente prassi del registro di commercio, almeno la forma giuridica deve essere indicata in una delle lingue nazionali. Ciò impedisce che nel caso di una società secondo il diritto svizzero si abbia l’impressione che si tratti di una forma giuridica prevista da un ordinamento giuridico straniero.
In tutte le lingue nazionali sono indiscusse e in uso da molto tempo le abbreviazioni della società anonima «AG» e «SA» e della società a garanzia limitata «GmbH», «Sàrl», «Sagl» e «Scrl». Tuttavia in nessuna lingua nazionale esiste un’abbreviazione per la società cooperativa. Nella Svizzera latina sono inoltre comuni le abbreviazioni «SNC» per société en nom collectif e società in nome collettivo, come pure «SCA» per société en commandite par actions. Nella prassi dei Cantoni della Svizzera tedesca non si è ancora affermata alcuna abbreviazione per le società di persone e le società in accomandita per azioni. In Germania e in Austria l’abbreviazione di società in accomandita è «KG», ma va osservato che nei due Paesi non esiste la «Kollektivgesellschaft». In Svizzera l’abbreviazione «KG» potrebbe pertanto confondere.