Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine

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propria ditta anche nel caso in cui un socio illimitatamente responsabile abbandonasse l’impresa. Di conseguenza, gli articoli 947 e 948 del Codice delle obbligazioni (CO)5 possono essere abrogati.

Nella ditta deve sempre essere indicata, per esteso o in forma abbreviata, la forma giuridica.

Il diritto esclusivo di usare una ditta di società di persone o di accomandita per azioni si estende anch’esso a tutta la Svizzera. Pertanto, tutte le ditte di società commerciali o cooperative recenti devono distinguersi anche dalle ditte di società di persone o in accomandita per azioni già iscritte nel registro di commercio. L’estensione a tutta la Svizzera del diritto esclusivo di usare una ditta restringe la libera scelta della ditta di una società di persone o in accomandita per azioni. Ma d’altro canto tale estensione garantisce a una ditta l’esclusività su scala nazionale. In caso di trasformazione in un’altra forma giuridica il nucleo della ditta può essere mantenuto e va adeguata soltanto l’indicazione della forma giuridica. Ciò consente ad esempio a una PMI o a un’impresa start up che dispone di poco capitale di fondare dapprima una società in nome collettivo o in accomandita, trasformandola successivamente in un’altra forma giuridica senza dover modificare il nucleo della propria ditta. Le trasformazioni sono rette dalla legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione (LFus).

Dalla ditta non si possono più desumere in ogni caso le persone illimitatamente responsabili. Le informazioni sulle persone responsabili sono tuttavia consultabili nel registro di commercio, in cui vanno enumerati tutti i soci con le indicazioni necessarie per la loro identificazione.

Imprese individuali

L’impresa individuale rappresenta un caso speciale sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali. Poiché non si tratta né di una società commerciale7 né di una persona giuridica, bensì dell’esercizio di un’azienda da parte di una persona fisica, occorre tenerne conto nella formazione della ditta. La ditta di un’impresa individuale non deve dare l’impressione che si tratti di un’impresa indipendente dal titolare che può acquisire diritti e contrarre obblighi a proprio nome. L’elemento principale della ditta è quindi sempre il cognome del titolare. D’altra parte nella ditta di un’impresa individuale si può rinunciare all’indicazione della forma giuridica.

La ditta di un’impresa individuale può limitarsi al cognome del titolare. Può inoltre contenere anche indicazioni che servono a descrivere più in dettaglio il titolare o rinviano alla natura dell’impresa oppure denominazioni di fantasia. Tuttavia, sinora la ditta di un’impresa individuale non poteva contenere cognomi di più persone. Il presente avamprogetto prevede che la ditta di un’impresa individuale possa contenere – nel rispetto del principio di veridicità e del divieto di trarre in inganno –, oltre al cognome del titolare, anche altri cognomi che non coincidono con quello del titolare.

5RS 220

6 RS 221.301

7 La parte terza del Codice delle obbligazioni è intitolata «Delle società commerciali e della società cooperativa». Pertanto il termine «società commerciale» comprende le società in nome collettivo, le società in accomandita, le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata.