Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine
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SARL à capital variable) (Loi 4-1775 del 10 sett. 1947 e Loi 78-763 del 1 lug. 1978);
– oltre all’impresa individuale tradizionale, che si presenta anch’essa con una «dénomination sociale» (completata dall’indicazione della forma giuridica), per commercianti individuali il diritto francese prevede la possibilità della responsabilità limitata in forma di entreprise individuelle à responsabilité limitée (abbreviazione EIRL; art. 526-6 Code du commerce).
Protezione della «dénomination sociale»
I giudici francesi riconoscono la priorità d’uso delle diverse denominazioni usate nel commercio (nom commercial, enseigne e dénomination sociale). Se un’impresa usa una denominazione di un’altra impresa, si è eventualmente in presenza di concorrenza sleale. La «dénomination sociale» è protetta a partire dall’iscrizione dell’impresa nel Registre du commerce et des sociétés (RCS). Spetta al proprietario imporre la protezione della denominazione.
1.3.4 Italia Osservazioni generali
Il diritto italiano distingue tra la «ditta», la denominazione usata da commercianti individuali, la «ragione sociale», usata per le società di persone (società in nome collettivo; società in accomandita semplice), e la «denominazione sociale», usata come denominazione per le società di capitali (società per azioni; società a responsabilità limitata). Il diritto delle ditte commerciali è disciplinato in maniera approssimativa nel Codice civile e si limita alla «ditta» (art. 2563 segg.: diritto esclusivo; nome del titolare come contenuto minimo; modifica; trasferimento; registrazione presso le camere di commercio; rinvio alle disposizioni per le società).
Indicazione della forma giuridica
Nel caso delle società di persone la «ragione sociale» deve contenere uno o più cognomi di soci illimitatamente responsabili e l’indicazione del rapporto di società o della forma giuridica (s.n.c., s.a.s.). Le società di capitali, invece, possono scegliere liberamente la loro «denominazione sociale» (informazione sui soci, scopo dell’impresa o denominazione di fantasia) con l’aggiunta obbligatoria della forma giuridica (s.p.a., s.r.l., società cooperativa a responsabilità illimitata o società cooperativa a responsabilità limitata). La società in accomandita per azioni è considerata una società di capitali atipica la cui «denominazione sociale» deve essere formata in modo tale da comprendere il cognome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili con l’aggiunta della forma giuridica (S.a.p.a.).