Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 16 pagine
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Riconoscibilità della forma giuridica
Dall’ultima revisione parziale del diritto della ditta commerciale, il diritto vigente esige che nella ditta delle società anonime, a garanzia limitata e cooperative sia indicata la forma giuridica. Se in futuro tutte le società indicheranno la forma giuridica nella propria ditta, ossia se ogni società si designerà per quello che è, si potranno evitare incertezze in merito alla riconoscibilità della ditta o inganni sulla forma giuridica.
Armonizzazione della formazione delle ditte
A tutte le società iscritte nel registro di commercio vanno applicate le stesse disposizioni concernenti la formazione delle ditte, affinché il diritto della ditta commerciale sia in ampia misura indipendente dalla forma giuridica. Eccetto quella delle imprese individuali, la ditta è formata da un nucleo liberamente scelto completato dalla pertinente indicazione della forma giuridica.
Armonizzazione del diritto esclusivo di usare la ditta
Secondo il diritto vigente le ditte di società di persone e di società in accomandita per azioni devono distinguersi soltanto da altre società della stessa forma nello stesso luogo, mentre il diritto esclusivo della ditta di società anonime, a garanzia limitata e cooperative si applica a tutta la Svizzera. L’avamprogetto estende il principio dell’esclusività a tutta la Svizzera per tutte le società commerciali. Si tiene così conto del fatto che il raggio d’azione di molte società non si limita più al comune in cui hanno sede.
1.2.2 Panoramica delle novità Società di persone e società in accomandita per azioni
Alle ditte delle società di persone e delle società in accomandita per azioni si applicano le disposizioni già in vigore ad esempio per le ditte delle società anonime o a garanzia limitata. La ditta è formata da un nucleo completato dall’indicazione della forma giuridica.
L’elemento nucleare della ditta può in linea di massima essere scelto liberamente. Può consistere in una denominazione di fantasia o in un termine specifico o, come sinora, contenere il cognome di una o più persone. Il limite alla libera formazione delle ditte è costituito dal principio della veridicità e dal divieto di trarre in inganno. Soprattutto in occasione della fondazione di una nuova società occorre vigilare che la ditta non contenga cognomi qualsiasi senza nessun collegamento con l’impresa. Le persone menzionate con il loro cognome nella ditta delle società di persone o di accomandita per azioni non devono più essere soci illimitatamente responsabili; potrebbe invece ad esempio trattarsi anche di soci fondatori che nel frattempo hanno abbandonato l’impresa. La ditta delle società di persone o in accomandita per azioni non dipende quindi più dai cognomi dei soci illimitatamente responsabili. Le società di persone o in accomandita per azioni esistenti potrebbero pertanto mantenere la