Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
tanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Il Regolamento Sch-Eval da recepire è un atto giuridico dettagliato dell’UE, che è direttamente applicabile e non viola alcuna disposizione del diritto svizzero. Pertanto non dev’essere trasposto nel diritto svizzero né in una legge né in un’ordinanza. D’altro canto, impone obblighi importanti agli Stati Schengen, che sono, ad esempio, tenuti a fornire informazioni scritte mediante questionari nell’ambito della procedura di valutazione (cfr. art. 9). Per l’esecuzione delle visite in loco gli Stati Schengen sono inoltre soggetti ad ampi obblighi di tolleranza e di cooperazione (cfr. art. 13). Il Regolamento apporta poi modifiche istituzionali significative rispetto al meccanismo di valutazione attuale, ad esempio autorizzando la Commissione a effettuare visite in loco senza preavviso negli Stati Schengen (cfr. art. 13 par. 2) o formalizzando il monitoraggio dei provvedimenti correttivi. Sebbene la relazione di valutazione possa condurre soltanto a raccomandazioni del Consiglio (cfr. art. 15) – per loro natura non obbligatorie –, in base ad esse lo Stato membro valutato potrebbe tuttavia essere obbligato ad adottare, entro un certo termine, un piano d’azione per rimediare alle eventuali carenze riscontrate (cfr. art. 16 par. 1). Inoltre, lo Stato Schengen valutato è tenuto a riferire alla Commissione in merito all’implementazione dei provvedimenti correttivi fino alla completa attuazione del piano d’azione (cfr. art. 16 par. 3). Infine è previsto anche il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali (diritto d’informazione, cfr. art. 19 e 20).
Il decreto federale concernente l’approvazione del trattato va pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.