Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Informazioni al Parlamento e al Consiglio
Durante tutta la procedura di follow-up e di monitoraggio la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE dello stato di attuazione del piano d’azione o delle misure migliorative adottate dallo Stato valutato (art. 16 par. 6).
Inoltre, prima ancora di avviare la procedura di follow-up, è previsto che la Commissione informi il Parlamento e il Consiglio al più presto se una visita in loco evidenzia una grave carenza che si ritiene possa costituire una minaccia seria per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio Schengen (art. 16 par. 7).
Articoli 17 e 19 Informazioni sensibili e informazioni al Parlamento europeo e ai
parlamenti nazionali
I membri delle equipe (sia di quelle in loco sia, eventualmente, di quelle del questionario) sono soggetti a un obbligo di riservatezza nell’ambito della loro missione.
Le relazioni di valutazione sono classificate come documenti «EU restricted/restreint UE» conformemente alle norme in materia di sicurezza vigenti nell’UE (art. 17). Nonostante questa classificazione, il Regolamento Sch-Eval non impedisce alla Commissione europea di mettere le informazioni a disposizione del Parlamento europeo nel rispetto delle norme di sicurezza per la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento e la Commissione.
Inoltre, l’articolo 17, ultimo periodo, prevede che la Commissione decida, una volta consultato lo Stato membro interessato, quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.
Per quanto riguarda i parlamenti nazionali degli Stati Schengen, l’articolo 19 del Regolamento Sch-Eval prevede che la Commissione li informi dei contenuti e dei risultati della valutazione. Questa disposizione riprende il tenore dell’ultimo periodo dell’articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che costituisce la base legale del Regolamento Sch-Eval.
Infine, il Regolamento Sch-Eval prevede disposizioni specifiche per garantire la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. È ad esempio esplicitamente previsto che il Parlamento europeo riceva le informazioni e i documenti seguenti: il programma di valutazione pluriennale (art. 5 par. 1); il programma di valutazione annuale (art. 6 par. 2); le analisi dei rischi di Frontex (art. 7 par. 1); informazioni sulle risposte degli Stati al questionario (art. 9 par. 2) e, a seconda della gravità della questione, eventualmente il contenuto di certe risposte (art. 9 par. 2, ultimo periodo); le relazioni di valutazione (art. 14 par. 5); le raccomandazioni (art. 15 par. 3); i piani d’azione (art. 16 par. 1); informazioni sull’attuazione di un piano d’azione o di altre misure migliorative (art. 16 par. 6); informazioni sulle carenze gravi che si ritiene possano costituire una minaccia seria per l’ordine pubblico o la sicurezza interna (art. 16 par. 7); una relazione annuale esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al Regolamento (art. 20); una relazione della Commissione al Consiglio sul riesame dell’applicazione del Regolamento, incluso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione (art. 22). Anche la trasmissione dei documenti ai