Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
All’interno dell’UE la procedura di valutazione Schengen costituisce una peculiarità settoriale specifica e mira a garantire l’applicazione corretta e uniforme delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen in tutti gli Stati aderenti all’Accordo di associazione a Schengen (AAS), pur non intaccando il ricorso agli usuali meccanismi di vigilanza del diritto dell’UE1. Da un lato, la procedura verte sulla verifica dell’adempimento di tutte le condizioni legali e tecnico-organizzative per l’avvio della cooperazione operativa nell’associazione di Schengen. Di conseguenza, ogni Stato che intende aderire alla cooperazione di Schengen è sottoposto a una valutazione dell’attuazione degli obblighi derivanti dall’acquis di Schengen. Questa procedura si applica sia agli Stati membri dell’UE sia agli Stati terzi, come la Svizzera, che intendono partecipare alla cooperazione di Schengen. Soltanto una volta superata con successo questa fase di valutazione, il Consiglio dell’UE può far entrare in vigore l’acquis di Schengen per un nuovo Stato Schengen. Dall’altro lato, per tutti gli Stati Schengen si procede periodicamente (obiettivo ogni cinque anni) a una verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen (inclusi gli sviluppi adottati nel frattempo).
La base legale per la procedura esistente è costituita da una decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 19982, che la Svizzera ha già recepito nell’ambito dell’approvazione dell’AAS (Allegato A, parte 3.A.)3. Tale decisione istituisce una commissione permanente incaricata di coordinare l’esecuzione delle valutazioni. In occasione dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che prevede l’integrazione dell’acquis di Schengen nel quadro istituzionale dell’UE, i compiti della commissione permanente sono stati trasferiti al nuovo gruppo di lavoro del Consiglio «Valutazione di Schengen» (in breve: «SCH-EVAL»), che ha svolto questa funzione fino ad oggi.
Già nel Programma dell’Aia4, che fissava gli obiettivi strategici dell’UE nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia per gli anni 2005–2009, il Consiglio dell’UE aveva invitato la Commissione europea a presentare una proposta legislativa per rafforzare il meccanismo di valutazione di Schengen in modo da migliorare il funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. Al Programma dell’Aia è seguito il Programma di Stoccolma5, che ribadisce l’esortazione per gli anni 2010– 2014. Già nel marzo 2009 la Commissione europea aveva presentato alcune propo-
1Soprattutto la procedura per violazione dei trattati ancorata nel Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE, GU C 326 del 26.12.2012, pag. 47), che si applica nei confronti degli Stati membri dell’UE. Nei confronti degli Stati associati a Schengen, invece, si applicano le procedure di composizione delle controversie fissate nei rispettivi accordi di associazione, p. es. per la Svizzera nell’articolo 10 dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS; RS 0.362.31).
2Decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del 16 sett. 1998 riguardante l’istituzione della
Commissione permanente della Convenzione di Schengen, GU L 239 del 22.9.2000,
pag. 138;
3 RS 0.362.31
4 Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1 segg. e 6.
5 Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1 segg. e 26.