Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Secondo l’articolo 3 paragrafo 1, l’attuazione del Regolamento Sch-Eval spetta congiuntamente agli Stati Schengen e alla Commissione europea che di conseguenza sono soggetti a un obbligo di cooperazione generale (art. 3 par. 3). Alla Commissione è attribuita una funzione di coordinamento globale. Inoltre essa deve garantire il monitoraggio dei provvedimenti correttivi che vanno eventualmente adottati in seguito alle valutazioni (art. 3 par. 2). Nel caso specifico sono però determinanti le competenze concrete attribuite agli Stati Schengen e alla Commissione europea nelle singole disposizioni del Regolamento.
Articolo 4 Valutazioni
L’articolo 4 disciplina in generale lo svolgimento e gli elementi delle procedure di valutazione, riferibili all’attuazione e all’applicazione di tutti i settori dell’acquis di Schengen (frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale, abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne; cfr. par. 1).
Per le procedure occorre essenzialmente distinguere tra valutazione dei Paesi e valutazione tematica. La prima riguarda l’applicazione dell’acquis di Schengen, in parte o per intero, in uno specifico Stato Schengen. La seconda invece si concentra su un determinato settore dell’acquis di Schengen, valutato contemporaneamente in più Stati Schengen.
Entrambi i tipi di valutazione si basano su verifiche concrete effettuate sotto forma di questionari o di visite in loco con o senza preavviso (par. 2). Questi due strumenti possono essere combinati tra di loro. Sono però possibili anche verifiche basate unicamente su questionari. Nel caso delle visite in loco con preavviso, gli Stati Schengen interessati sono sempre invitati a compilare prima un questionario (par. cit.).
Le verifiche sono sempre condotte separatamente per i singoli settori dell’acquis di Schengen. Di norma le valutazioni dei Paesi sono organizzate nel quadro di una pianificazione pluriennale (cfr. art. 5–8) e sono effettuate mediante visite in loco con preavviso. Lo Stato Schengen soggetto a valutazione compila innanzitutto un questionario sull’attuazione e l’applicazione dell’intero acquis di Schengen (cfr. anche art. 9). Le risposte fornite fungono da base per i successivi passi della procedura di valutazione. Seguono diverse visite in loco – una per ogni settore dell’acquis di Schengen – distribuite su un determinato arco di tempo. Partendo dalle risposte al questionario e dalla visita in loco, per ogni settore dell’acquis di Schengen è redatta una relazione separata (cfr. commento ad art. 14).
Per le valutazioni tematiche vengono analizzate soltanto l’attuazione e l’applicazione di un settore dell’acquis di Schengen, valutato unicamente sulla base di un questionario inviato a vari Stati Schengen oppure mediante visite in loco. I due strumenti possono anche essere combinati tra di loro. Pure in questo caso, prima delle visite in loco con preavviso va compilato un questionario.
Lo Stato Schengen oggetto della valutazione è libero, in occasione delle visite in loco o della trasmissione delle proprie risposte ai questionari, di rinviare ad altri fatti che ritiene rilevanti (par. 3).