Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel quadro della procedura d’esame, la Commissione presenta al comitato un progetto di atto di esecuzione e i rappresentanti possono proporre modifiche. Il comitato esprime poi un parere a maggioranza qualificata.
Se il parere del comitato è positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione. In caso contrario la Commissione è vincolata dal parere negativo e non può adottare il progetto.
Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Se tuttavia l’atto è ritenuto necessario, il presidente del comitato (un rappresentante della Commissione) può sottoporre una versione modificata dell’atto allo stesso comitato oppure sottoporre il progetto iniziale di atto di esecuzione al comitato di appello per una nuova deliberazione (art. 21 par. 2 del Regolamento Sch-Eval, che rinvia alla procedura dell’art. 5 par. 4 terzo comma del Regolamento comitatologia).
In caso di ricorso al comitato di appello, questo esprime un parere a maggioranza qualificata come il comitato d’esame. La Commissione è vincolata dal parere positivo o negativo del comitato di appello esattamente come nel caso del comitato d’esame. Se, invece, il comitato di appello non si pronuncia, la Commissione può adottare l’atto di esecuzione.
Dall’entrata in vigore del Regolamento Sch-Eval, la Svizzera sarà coinvolta nei lavori di questi comitati in qualità di osservatore in virtù dell’AAS e della Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e gli Stati associati (Convenzione comitatologia) 23.
Altre disposizioni
Articolo 22 Riesame
Una volta adottate tutte le relazioni di valutazione del primo programma pluriennale previsto dall’articolo 5 paragrafo 5, la Commissione europea procede a un riesame dell’applicazione del Regolamento Sch-Eval e presenta una relazione al Consiglio dell’UE entro un termine di sei mesi. Tale riesame verte anche sul funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo.
Articolo 23 Disposizioni transitorie e abrogazione
Alla data di entrata in vigore, il Regolamento Sch-Eval abroga, fatte salve due riserve, la decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l’istituzione della Commissione permanente di valutazione e applicazione della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.]24. Tale decisione è cogente per la Svizzera (cfr. art. 2 par. 1 in combinato disposto con l’Allegato A, parte 3.A. AAS).
23 Convenzione del 22 sett. 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.11.
24 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.