Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Articolo 9 Questionario
Un elemento importante delle valutazioni è costituito dal questionario, contenente un elenco di domande sull’attuazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen nei singoli Stati Schengen. Le domande vertono sull’applicazione giuridica e tecnica dell’acquis, sul rispetto di raccomandazioni comuni e migliori prassi attuative e applicative («best practices»), nonché su dati statistici. Il questionario è adottato su proposta della Commissione europea nella «procedura del comitato» descritta in seguito (cfr. commento ad art. 21) (par. 1).
Il questionario va compilato da tutti gli Stati Schengen da valutare in un determinato anno secondo il programma di valutazione pluriennale e va loro trasmesso entro il 1° luglio dell’anno precedente la valutazione. Il questionario compilato va restituito entro otto settimane (par. 2). Poiché si tratta di un questionario standard che rimane pressoché invariato di anno in anno, le risposte possono essere preparate già prima del 1° luglio. Le risposte sono messe a disposizione di tutti gli Stati Schengen. Il Parlamento europeo ne è semplicemente informato. Quest’ultimo può però richiedere, per questioni particolari, di essere informato del contenuto concreto della risposta di uno specifico Stato Schengen (par. cit.).
Articoli 10–12 Equipe di valutazione
Le visite di verifica in loco sono effettuate da equipe composte da rappresentanti degli Stati Schengen e della Commissione europea («equipe in loco»). Gli esperti delle equipe in loco devono disporre delle conoscenze necessarie per il settore da verificare dell’acquis di Schengen. Le equipe, guidate da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante di uno Stato Schengen («esperti che dirigono le visite» o «leading experts»; cfr. art. 10 par. 6), effettuano le visite in loco, pongono domande e redigono un progetto di relazione della visita. Sono composte da un massimo di due membri della Commissione e otto membri degli Stati Schengen. In veste di osservatori possono inoltre partecipare rappresentanti di Frontex, di Europol e di altri organismi dell’UE coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen. Per le valutazioni condotte esclusivamente sulla base di un questionario, le equipe («equipe del questionario») sono costituite con la stessa composizione delle equipe in loco (cfr. art. 11). Le equipe di valutazione per le visite in loco senza preavviso si distinguono dalle altre equipe soltanto per il numero massimo di esperti degli Stati Schengen (in questo caso sono sei; cfr. art. 10 par. 3).
Le procedure per la composizione delle varie equipe sono disciplinate nell’articolo 10 del Regolamento Sch-Eval e si differenziano soltanto in termini temporali. Gli Stati Schengen nominano i loro esperti per le visite in loco o per le valutazioni dei questionari su richiesta della Commissione europea. Nel caso delle visite in loco con preavviso, l’invito della Commissione deve pervenire al più tardi tre mesi prima della visita e gli Stati Schengen designano i loro esperti entro due settimane dalla richiesta (art. 10 par. 2). Nel caso delle visite in loco senza preavviso, la Commissione deve richiedere la nomina degli esperti al più tardi due settimane prima della visita e gli Stati Schengen devono fornire i nominativi entro 72 ore (par. cit.). Per le equipe del questionario, l’invito della Commissione avviene contemporaneamente alla trasmissione del questionario e gli Stati Schengen hanno due settimane per la nomina degli esperti (art. 11 par. 2). Se gli esperti designati dagli Stati Schengen superano il numero massimo pertinente, la Commissione nomina i membri