Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Stati Schengen interessati; una procedura di accompagnamento di eventuali lavori correttivi (il cosiddetto «follow-up»).

L’attuazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen sono verificate mediante questionari (cfr. art. 4 e 9) e visite in loco con o senza preavviso (cfr. art. 4 e 13). I risultati sono analizzati da gruppi di esperti provenienti dagli Stati Schengen, dalla Commissione europea e, in veste di osservatori, da eventuali altre istituzioni dell’UE (soprattutto da Frontex ed Europol; cfr. art. 10–12). Gli esperti redigono un progetto di relazione, che è poi modificato e adottato nell’ambito della «procedura del comitato» (cfr. art. 14). Infine il Consiglio dell’UE adotta le raccomandazioni elaborate in base alle relazioni di valutazione per colmare le carenze riscontrate o migliorare l’attuazione o l’applicazione dell’acquis di Schengen (cfr. art. 15).

L’ultima fase della procedura di valutazione consiste nell’accompagnare i necessari lavori correttivi intrapresi dagli Stati Schengen valutati. Se sono state riscontrate carenze durante la valutazione, lo Stato Schengen valutato è tenuto a redigere un piano d’azione (cfr. art. 16 par. 1), sulla cui attuazione deve poi riferire alla Commissione europea a intervalli regolari (cfr. art. 16 par. 2–4). Nel quadro dell’attuazione di un piano d’azione, la Commissione europea può eventualmente prevedere (ulteriori) visite in loco (cfr. art. 16 par. 5).

Le eventuali carenze gravi riscontrate sono riportate nella relazione di valutazione e nelle raccomandazioni del Consiglio, e lo Stato Schengen interessato deve riferire in merito all’attuazione dei provvedimenti correttivi in via prioritaria (cfr. art. 16 par. 4). Se le carenze gravi riguardano la sorveglianza o il controllo delle frontiere esterne, si può fare ricorso ai provvedimenti previsti nel Codice frontiere Schengen riveduto. Come misura estrema, il Consiglio dell’UE può anche raccomandare, a determinate condizioni, il ripristino dei controlli alle frontiere interne con lo Stato Schengen interessato (cfr. il rapporto esplicativo per la consultazione sul recepimento del Regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali).

Giudizio e competenze

Nei competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE, la Svizzera aveva sostenuto che, anche nell’ambito di un nuovo meccanismo di valutazione, la responsabilità principale per le procedure di valutazione doveva continuare a essere degli Stati Schengen. Il futuro meccanismo doveva continuare a basarsi su valutazioni tra pari («peer-to-peer»). Il presente Regolamento soddisfa questa richiesta. Infatti, sebbene alla Commissione europea sia attribuita una funzione di coordinamento generale, tutte le decisioni richiedono l’approvazione degli Stati Schengen, come in passato.

Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) compete all’Assemblea federale approvare il presente scambio di note sul recepimento del Regolamento Sch-Eval, che è direttamente applicabile e non viola alcuna disposizione del diritto nazionale e quindi non deve essere trasposto nel diritto nazionale. Il Regolamento Sch-Eval prevede invece diposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost., e pertanto lo scambio di note sul suo