Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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parlamenti nazionali è menzionata in modo specifico: essi avranno accesso alle raccomandazioni (art. 15 par. 3) e alla relazione annuale esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al Regolamento (art. 20).
Articolo 18 Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda
Per il Regno Unito e l’Irlanda sono previste condizioni d’applicazione specifiche per tener conto della parte dell’acquis di Schengen alla quale questi due Stati sono autorizzati a partecipare (in seguito al loro «opt in»)21.
Il Regolamento Sch-Eval prevede che la valutazione di questi Stati, la loro partecipazione all’adozione delle raccomandazioni da parte del Consiglio dell’UE, nonché la partecipazione dei loro esperti alle valutazioni degli altri Stati Schengen possano riguardare unicamente le disposizioni dell’acquis di Schengen che li vincolano.
Articolo 20 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
Secondo il nuovo meccanismo di valutazione, la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE una relazione annuale esauriente sulle valutazioni effettuate nel corso dell’anno conformemente al Regolamento Sch-Eval, sulle conclusioni tratte da ciascuna valutazione e sullo stato d’avanzamento dei provvedimenti correttivi. La Commissione rende pubblica la relazione annuale e la trasmette anche ai parlamenti nazionali.
Articolo 21 Procedura del comitato
Nel nuovo meccanismo la Commissione europea è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) n. 182/2011 (di seguito Regolamento comitatologia)22.
Ogni volta che una disposizione del Regolamento Sch-Eval fa riferimento all’articolo 21 paragrafo 2, il comitato partecipa all’adozione dell’atto di esecuzione in questione secondo la procedura prevista dall’articolo 5 del Regolamento comitatologia. Un tale riferimento si ritrova negli articoli 5 paragrafo 1 (Programma di valutazione pluriennale), 6 paragrafo 2 (Programma di valutazione annuale), 9 paragrafo 1 (Questionario) e 14 paragrafo 5 secondo comma (Relazioni di valutazione) del Regolamento Sch-Eval.
L’istituzione di un comitato ai sensi del Regolamento comitatologia mira a permettere agli Stati membri di esercitare un controllo esteso sull’adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione. Il controllo da parte del comitato è molto importante visto che il legislatore europeo ha optato per l’applicazione della procedura d’esame prevista dall’articolo 5 del Regolamento comitatologia.
21 Decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 mag. 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43; decisione 2002/192/CE del Consiglio del
28 feb. 2002 riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
22 Regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.