Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Una prima riserva all’abrogazione prevede che la parte I della decisione continui ad applicarsi fino al 1° gennaio 2016 per quanto riguarda le procedure di valutazione degli Stati membri cominciate prima della data di entrata in vigore del Regolamento Sch-Eval. La parte I riguarda la procedura di valutazione degli Stati candidati all’applicazione di tutto l’acquis di Schengen. Questa riserva concerne essenzialmente Cipro, la cui valutazione è cominciata prima dell’entrata in vigore del Regolamento Sch-Eval, e il Regno Unito. La partecipazione di quest’ultimo al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) richiede infatti una valutazione (nei settori della protezione dei dati e del SIS II), procedura che è iniziata nel luglio 2013.
La seconda riserva riguarda invece la parte II della decisione, che concerne gli Stati che già applicano l’intero acquis di Schengen. Il Regolamento Sch-Eval prevede che la parte II della decisione continui ad applicarsi per un anno dall’entrata in vigore del Regolamento per quanto riguarda le procedure di valutazione degli Stati membri già cominciate alla data di entrata in vigore del Regolamento. Questa riserva riguarda in particolare la valutazione della Svizzera, che è iniziata in luglio 2013 e sarà portata a termine con la base legale attuale, ossia la decisione del Comitato esecutivo di cui sopra.
Articolo 24 Entrata in vigore
Il Regolamento entra in vigore in seno all’UE il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione
Il recepimento del presente Regolamento Sch-Eval ha ripercussioni finanziarie limitate per i Cantoni e la Confederazione. Secondo il precedente meccanismo di valutazione, le spese di viaggio e di alloggio erano a carico degli esperti degli Stati Schengen che partecipavano alle visite in loco. Finora le spese degli esperti svizzeri erano pertanto sostenute dagli uffici cantonali e federali da cui venivano inviati. Con il Regolamento Sch-Eval, questi costi saranno assunti dalla Commissione europea (cfr. art. 13 par. 7). In compenso, la Svizzera fornirà un contributo supplementare al bilancio dell’UE. La pertinente base legale è costituita dall’articolo 11 paragrafo 3 secondo comma AAS. Considerando l’attuale preventivo della Commissione per il bilancio dell’UE, per il 2014 il contributo svizzero non dovrebbe superare i 30 000 franchi. Anche per gli anni successivi non è previsto un importo notevolmente superiore. I mezzi finanziari sono iscritti sia nel preventivo 2014 sia nella pianificazione finanziaria 2015–2017.
4.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni
La Confederazione e i Cantoni sono già coinvolti nell’attuale meccanismo di valutazione. Da un lato sono presenti con una rappresentanza nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio SCH-EVAL, dall’altro mettono a disposizione esperti per le