Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Articolo 16 Follow-up e monitoraggio
Oltre alla relazione di valutazione e alle raccomandazioni, la nuova procedura di valutazione comprende una procedura di follow-up e una procedura di monitoraggio dell’attuazione delle raccomandazioni adottate dal Consiglio.
Procedura di follow-up
La procedura di follow-up varia in funzione del contenuto delle raccomandazioni emesse dal Consiglio. Se le raccomandazioni riguardano delle carenze, lo Stato valutato deve stabilire un «piano d’azione» soggetto a una severa procedura di controllo (art. 16 par. 1 segg.). Se, invece, le raccomandazioni riguardano soltanto l’apporto di miglioramenti nell’applicazione dell’acquis, lo Stato valutato è sottoposto a una procedura semplificata (art. 16 par. 8).
Lo Stato valutato deve presentare alla Commissione europea e al Consiglio dell’UE un «piano d’azione» per rimediare alle carenze evidenziate nella relazione di valutazione entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni (art. 16 par. 1). Tale termine è ridotto a un mese se le raccomandazioni concludono che lo Stato valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi.
La Commissione europea trasmette poi il piano d’azione al Parlamento europeo. Entro un mese dal ricevimento del piano d’azione, la Commissione sottopone al Consiglio dell’UE la sua valutazione dell’adeguatezza del piano, dopo aver consultato l’equipe in loco o, a seconda dei casi, l’equipe del questionario (art. 16 par. 2). Anche gli altri Stati Schengen possono formulare osservazioni in merito al piano d’azione dello Stato valutato.
Entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni, lo Stato valutato deve riferire alla Commissione in merito all’attuazione del suo piano d’azione (art. 16 par. 3). Se le raccomandazioni concludono che lo Stato valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, tale termine è ridotto a tre mesi (art. 16 par. 4). In entrambi i casi lo Stato valutato continua a riferire in merito all’attuazione del piano ogni tre mesi fino alla sua completa attuazione.
Al contrario, se la relazione di valutazione non rileva carenze, ma classifica uno Stato nella categoria «conforme ma richiede miglioramenti» ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 3 lettera b del Regolamento Sch-Eval, tale Stato non è obbligato a sottoporre un piano d’azione alla Commissione europea, ma deve presentare la propria valutazione di un’eventuale attuazione degli ulteriori miglioramenti indicati entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni (art. 16 par. 8).
Procedura di monitoraggio
La Commissione europea può anche programmare ulteriori visite in loco con o senza preavviso per monitorare l’esecuzione di un piano d’azione (art. 16 par. 5). La programmazione di tali visite dipende dalla gravità delle carenze riscontrate e dai provvedimenti adottati per rimediarvi.
La Commissione stabilisce il programma della nuova visita e, in caso di visite in loco con preavviso, lo comunica allo Stato valutato un mese prima della data della nuova valutazione. La Commissione è tenuta a invitare almeno quattro esperti che