Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
presentanti di tutti gli Stati Schengen (cfr. art. 21). Compete però al Consiglio dell’UE indirizzare a uno Stato Schengen le raccomandazioni concrete per l’attuazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen emerse dalla valutazione (cfr. art. 15). Le decisioni determinanti adottate nell’ambito della procedura rimangono quindi di competenza degli Stati Schengen stessi.
La procedura di valutazione è costituita da varie fasi: una o più verifiche dell’attuazione o dell’applicazione dell’acquis di Schengen; la stesura di una relazione in merito; l’adozione delle raccomandazioni basate su tale relazione indirizzate allo o agli Stati Schengen interessati; una procedura di accompagnamento di eventuali lavori correttivi (il cosiddetto «follow-up»).
L’attuazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen sono verificate mediante questionari (cfr. art. 4 e 9) e visite in loco con o senza preavviso (cfr. art. 4 e 13). Gruppi di esperti provenienti dagli Stati Schengen, dalla Commissione europea e, in veste di osservatori, da eventuali altre istituzioni dell’UE (soprattutto da Frontex ed Europol) analizzano i questionari ed effettuano le visite in loco (cfr. art. 10–12). Gli esperti redigono quindi un progetto di relazione, che è poi modificato e adottato nell’ambito della «procedura del comitato» (cfr. art. 14).
Insieme alla Commissione europea, i gruppi di esperti elaborano anche un eventuale progetto di raccomandazioni per gli Stati Schengen valutati, al fine di colmare le carenze riscontrate o migliorare l’attuazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen fornendo esempi di buone pratiche («best practices»). Le raccomandazioni sono quindi modificate e adottate dal Consiglio dell’UE (cfr. art. 15).
L’ultima fase della procedura di valutazione consiste nell’accompagnare i necessari lavori correttivi intrapresi dagli Stati Schengen valutati («follow-up»). Se sono state riscontrate carenze durante la valutazione, lo Stato Schengen valutato è tenuto a redigere un piano d’azione con i provvedimenti volti a correggere le lacune rilevate (cfr. art. 16 par. 1), sulla cui attuazione deve poi riferire alla Commissione europea a intervalli regolari (cfr. art. 16 par. 2–4). Al fine di verificare l’attuazione di un piano d’azione la Commissione europea può eventualmente prevedere (ulteriori) visite in loco (cfr. art. 16 par. 5). Se le raccomandazioni contengono soltanto proposte di miglioramento, lo Stato Schengen valutato comunica una volta sola alla Commissione europea se intende adottare eventuali misure in base alle indicazioni ricevute (cfr. art. 16 par. 8).
Le carenze gravi nell’attuare o applicare l’acquis di Schengen riscontrate in sede di valutazione sono riportate nella relazione di valutazione e nelle raccomandazioni del Consiglio, e lo Stato Schengen interessato deve riferire in merito all’attuazione dei provvedimenti correttivi in via prioritaria (cfr. art. 16 par. 4).
Il Codice frontiere Schengen riveduto14 prevede, in determinate situazioni, la possibilità di una reazione coordinata da parte di tutti gli Stati Schengen ai risultati della valutazione15. Si può, ad esempio, fare ricorso ai provvedimenti previsti nel nuovo
14 Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.
15 Cfr. il rapporto esplicativo per la consultazione sul recepimento del Regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.