Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Articoli 5–8 Pianificazione delle valutazioni
La pianificazione delle valutazioni si basa su due strumenti strategici: un programma di valutazione pluriennale (art. 5) e un programma di valutazione annuale (art. 6). Nella redazione dei programmi possono essere inoltre coinvolti Frontex ed Europol, nonché altri organismi, uffici e agenzie dell’UE (art. 5 par. 1, art. 7 e 8).
Anche il vecchio meccanismo di valutazione prevedeva che ogni Stato Schengen fosse valutato una volta nel corso di un quinquennio, ma non stabiliva un ordine prefissato. Nella pratica, però, era stata mantenuta la prima successione adottata. Il Regolamento Sch-Eval istituzionalizza questa prassi con un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni (art. 5 par. 1), durante il quale ciascuno Stato Schengen deve essere valutato una volta. Nei programmi pluriennali l’ordine delle valutazioni va fissato di volta in volta, considerando tuttavia il tempo trascorso dall’ultima valutazione del singolo Stato Schengen (art. 5 par. 2). Pertanto in futuro non dovrebbero verificarsi notevoli differenze rispetto al ritmo quinquennale seguito finora. Il programma di valutazione pluriennale è adottato su proposta della Commissione europea nella «procedura del comitato» descritta in seguito (cfr. commento ad art. 21) e, se del caso, può essere modificato in tale contesto. Nel redigere la proposta, la Commissione può consultare Frontex ed Europol.
La pianificazione pluriennale tracciata a grandi linee è completata da una pianificazione annuale particolareggiata. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno di riferimento deve essere redatto un programma di valutazione annuale (art. 6 par. 1), che, nella prima parte, fissa il calendario delle visite in loco negli Stati Schengen da valutare nell’anno di riferimento secondo il programma pluriennale. Inoltre, se si prevedono valutazioni tematiche, la prima parte del programma stabilisce anche le relative visite in loco per gli Stati Schengen interessati. Questa prima parte del programma di valutazione annuale è adottata su proposta della Commissione europea nella «procedura del comitato» descritta in seguito (cfr. commento ad art. 21). Nel redigere la sua proposta, la Commissione deve tenere conto dell’analisi dei rischi presentata da Frontex entro la fine di agosto dell’anno precedente l’anno di valutazione (art. 7 par. 1). Tale analisi serve alla Commissione come sussidio per identificare le sezioni delle frontiere esterne e i valichi di frontiera che vanno valutati in via prioritaria, considerando i cambiamenti nell’ambiente operativo e la situazione in fatto d’immigrazione illegale. Per stilare la sua proposta, la Commissione può richiedere un’analisi dei rischi anche ad altri organismi dell’UE coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen (soprattutto Europol per quanto riguarda la criminalità organizzata; cfr. art. 8).
Il programma di valutazione annuale prevede inoltre una seconda parte, considerata riservata e non comunicata agli Stati Schengen. In essa la Commissione europea stabilisce le visite senza preavviso che intende effettuare durante il periodo di valutazione (art. 6 par. 3). Anche per questa seconda parte Frontex presenta un’analisi dei rischi (art. 7 par. 2), che però non è comunicata agli Stati Schengen.
Anche il programma di valutazione annuale può essere adeguato, in caso di necessità, nella «procedura del comitato».