Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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(art. 14 par. 4). Il Regolamento prevede che il progetto di relazione sia comunicato allo Stato valutato entro sei settimane dalla visita in loco o, in caso di valutazione mediante questionario, dal ricevimento delle risposte. Lo Stato valutato può quindi esprimere le proprie osservazioni sul progetto entro due settimane dal suo ricevimento ed eventualmente chiedere una riunione di redazione per discutere del testo. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono essere prese in considerazione nel progetto di relazione e sono trasmesse agli altri Stati Schengen insieme al progetto e alle risposte al questionario. A loro volta, gli altri Stati Schengen possono formulare osservazioni su detta documentazione e, se necessario, il progetto di relazione può essere modificato di conseguenza (art. 14 par. 5 primo comma).
Anche la procedura decisionale è stata rivista: compete ora alla Commissione europea, e non più al Consiglio dell’UE, adottare la relazione di valutazione (art. 14 par. 5 secondo comma). L’adozione nell’ambito della «procedura del comitato» (cfr. commento ad art. 21) assicura agli Stati membri una forma di controllo. Una volta adottata, la relazione è trasmessa dalla Commissione europea al Parlamento europeo conformemente alle norme dell’UE concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate (cfr. art. 14 par. 5 secondo comma e art. 17).
Parallelamente alla stesura della relazione di valutazione, il nuovo Regolamento Sch-Eval prevede che gli esperti degli Stati Schengen, membri dell’equipe di valutazione, e i rappresentanti della Commissione europea elaborino delle raccomandazioni sui provvedimenti da adottare per rimediare alle carenze evidenziate nella relazione e indichino le priorità per metterli in atto (art. 15 par. 1). Possono essere menzionati anche esempi di buone pratiche. Queste raccomandazioni sono poi adottate dal Consiglio dell’UE in base a una proposta presentata dalla Commissione (art. 15 par. 2). Una volta adottate le raccomandazioni, il Consiglio le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali (art. 15 par. 3).
Se una relazione di valutazione rileva carenze gravi nell’esecuzione del controllo alle frontiere esterne, si applica l’articolo 19a del Codice frontiere Schengen riveduto18, che rinvia agli articoli 14 e 15 del Regolamento Sch-Eval. Tale articolo permette alla Commissione europea di rivolgere delle raccomandazioni specifiche allo Stato valutato per garantire il rispetto delle raccomandazioni avanzate dal Consiglio sulla base dell’articolo 15 del Regolamento Sch-Eval19. La Commissione può raccomandare, ad esempio, il dislocamento di squadre di guardie di confine conformemente al Regolamento (CE) n. 2007/200420. Inoltre, se le carenze gravi persistono costituendo una minaccia seria per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio privo di controlli alle frontiere interne o su sezioni di tale spazio, il nuovo articolo 26 del Codice frontiere Schengen permette anche al Consiglio, a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne.
18 Cfr. Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.
19 Cfr. il rapporto esplicativo per la consultazione sul recepimento del Regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
20 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ott. 2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 1168/2011, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.