Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/140: Recepimento del Regolamento (UE) n. 1053 /2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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dell’equipe in modo da garantire una composizione equilibrata dal punto di vista geografico e specialistico (art. 10 par. 3).

Gli esperti da designare dovrebbero disporre di competenze sufficienti nei settori da valutare, in particolare di una solida conoscenza teorica e di esperienza pratica (art. 12). Già col vecchio regime di valutazione era stato avviato lo sviluppo di misure di formazione specifiche a tal fine. Frontex, ad esempio, offre corsi per il settore delle frontiere esterne. Dal 2011 anche l’Accademia europea di polizia (CEPOL) organizza corsi per esperti nella valutazione di Schengen nei settori della cooperazione di polizia e di SIS/SIRENE, ai quali hanno già partecipato anche esperti svizzeri. In futuro questi sforzi saranno ulteriormente intensificati (cfr. art. 12).

Articolo 13 Visite in loco

L’articolo 13 disciplina gli aspetti amministrativi delle visite in loco. Il programma particolareggiato è stabilito dalla Commissione europea insieme allo Stato Schengen da valutare e agli esperti che dirigono le visite al più tardi sei settimane prima di una visita in loco con preavviso. Soltanto per le visite in loco senza preavviso il programma è redatto autonomamente dalla Commissione europea, che deve però comunicarlo allo Stato Schengen da valutare 24 ore prima della visita (art. 13 par. 2). Nel caso di una visita in loco senza preavviso alle frontiere interne, in via eccezionale non viene effettuata alcuna notifica preliminare allo Stato Schengen da valutare (par. cit.).

Le equipe di valutazione sono responsabili per i preparativi pratici delle visite in loco (art. 13 par. 1). Lo Stato Schengen da valutare è tenuto a cooperare con le equipe di valutazione. In particolare deve garantire l’accesso a persone, luoghi e documenti necessari per la valutazione (art. 13 par. 4). Inoltre provvede all’alloggio e al trasporto, sebbene le spese di viaggio e di alloggio siano poi rimborsate dalla Commissione europea (cfr. art. 13 par. 7).

Articoli 14 e 15 Relazioni di valutazione e raccomandazioni

Il Regolamento Sch-Eval prevede la stesura di una relazione di valutazione al termine di ogni valutazione, non soltanto nel caso di una visita in loco come previsto dal meccanismo di valutazione attuale, ma anche nel caso di una valutazione effettuata esclusivamente mediante questionario (art. 14 par. 1 primo comma).

La redazione e la responsabilità generale della relazione competono all’equipe di valutazione (l’equipe in loco o, a seconda dei casi, l’equipe del questionario), che si sforza di raggiungere un compromesso in caso di disaccordo (art. 14 par. 1 secondo comma).

La relazione esamina ogni aspetto (qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo) dell’applicazione dell’acquis di Schengen da parte dello Stato valutato ed elenca le carenze riscontrate in sede di valutazione (art. 14 par. 2).

Il nuovo meccanismo richiede una valutazione più sistematica delle contestazioni riportate nella relazione, con tre gradi di giudizio: «conforme», «conforme ma richiede miglioramenti» e «non conforme» (art. 14 par. 3).

Inoltre il nuovo meccanismo stabilisce termini precisi per la stesura e la comunicazione della relazione e la presentazione delle osservazioni dello Stato valutato