Rapporto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine
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N. registrazione/dossier: M122-0129
Per garantire il credito dell’ente pubblico derivante dal pagamento della tassa di compensazione, al capoverso 2 viene sancito un diritto di pegno legale.
Nell’ottica di una legge snella, nel capoverso 3 viene delegata al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli relativi al calcolo della tassa. Il Consiglio federale dovrà eventualmente fissare un quadro di riferimento all’interno del quale i Cantoni potranno stabilire l’aliquota della tassa tenendo conto delle particolarità locali.
Capitolo 6: Disposizione d’esecuzione
La legislazione cantonale e comunale in materia di edilizia contiene principalmente disposizioni sulla costruzione ed è meno esaustiva per quanto concerne l’utilizzazione di edifici o i controlli cui questi devono essere sottoposti. L’esecuzione della normativa in materia di abitazioni secondarie, invece, riguarda essenzialmente l’uso effettivo delle abitazioni. Sempre nell’interesse di una legge snella, l’aspetto dell’esecuzione non viene disciplinato nel dettaglio, ma non può neppure essere tralasciato completamente se si vuole garantire che la presente legge esplichi i suoi effetti. Al fine di definire una linea di fondo uniforme nella sua applicazione, l’avamprogetto prevede quindi che le autorità cantonali e comunali preposte adempiano almeno determinati obblighi. Tra questi figurano l’obbligo di notifica dell’Ufficio controllo abitanti e dell’Ufficio del registro fondiario (art. 18): l’obiettivo è informare a titolo preventivo le autorità competenti in materia di edilizia di qualsiasi cambiamento possa influenzare l’utilizzo dell’abitazione. Se, in caso di uso illecito dell’abitazione, viene disattesa la richiesta di ripristinare lo stato legale, l’autorità potrà disporre il divieto di utilizzo e ordinare che l’abitazione venga sigillata (art. 19). Le autorità di polizia edilizia sono inoltre tenute a notificare qualsiasi violazione della legge di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni (art. 19 cpv. 4).
I Cantoni e i Comuni sono liberi di emanare disposizioni d’esecuzione più rigide. Nel quadro delle discussioni condotte sinora sono stati menzionati i seguenti strumenti esecutivi: l’obbligo da parte della persona che lascia l’abitazione di dare informazioni in merito all’uso precedente e futuro della stessa; la definizione di basi legali che autorizzino l’autorità competente a effettuare dei controlli; l’obbligo di stipulare contratti di locazione allo scopo di garantire l’uso lecito dell’abitazione; l’introduzione di un «termine di attesa» da rispettare prima di poter iscrivere un trasferimento di proprietà nel registro fondiario. In quest’ultimo caso, il termine di attesa fungerebbe da blocco provvisorio del registro fondiario. Avendo una connotazione di diritto pubblico, non è escluso che possa essere disciplinato nelle normative cantonali. Ciononostante, nell’interesse di una certa uniformità, sarebbe raccomandabile che almeno gli aspetti di fondo venissero regolamentati a livello federale.
Art. 17 Autorità di vigilanza
I Cantoni non sono obbligati a eseguire la legge in prima persona. Sebbene restino responsabili dell’esecuzione nei confronti della Confederazione e ne debbano quindi tenere traccia, sono infatti liberi di decidere in che misura intendono delegarla ai Comuni. Non è inoltre obbligatorio che l’autorità di vigilanza sia una sola per Cantone. Nei Cantoni più grandi sono infatti ipotizzabili anche più autorità competenti a livello regionale.
Art. 18 Obblighi di notifica dell’Ufficio controllo abitanti e dell’Ufficio del registro fondiario
I cambiamenti di destinazione non conformi alle condizioni d’uso previste sono contrari alla legge. L’obbligo di notifica consente, con un onere amministrativo contenuto, di ridurre il pericolo che tali cambiamenti passino inosservati nel caso in cui siano associati a un cambio di domicilio.
Un cambiamento di destinazione non conforme alle condizioni d’uso può inoltre essere legato a un trapasso di proprietà. In simili casi, l’obbligo di notifica dell’Ufficio del registro fondiario può contribuire, sempre con un onere amministrativo contenuto, a evitare che tali cambiamenti si producano. L’obbligo di notifica dell’Ufficio del registro fondiario non limita tuttavia di per sé il trapasso (alienazione) del fondo. Del resto, le condizioni d’uso nel presente avamprogetto sono state concepite quali limitazioni