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Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine

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N. registrazione/dossier: M122-0129

d’uso e non quali limitazioni dell’utilizzo del bene. Se l’acquirente viola le condizioni d’uso, si potrà intervenire soltanto a posteriori adottando delle misure atte a ripristinare lo stato legale.

Art. 19 seg. Misure amministrative in caso di uso illecito; esecuzione delle misure amministra-

tive in caso di uso illecito

Negli articoli 19 e 20 viene descritta la procedura da seguire in caso di uso illecito di un’abitazione, ossia nel caso in cui si deroghi alle condizioni d’uso senza che sussistano i presupposti per una loro sospensione o un loro cambiamento. In tali casi l’autorità competente fissa un termine (eventualmente prorogabile) entro cui il proprietario è tenuto a ripristinare un uso conforme alle condizioni stabilite, per esempio affittando l’abitazione. Se il proprietario non ottempera all’ordine entro i termini previsti, l’abitazione viene sigillata.

A questo punto, i Cantoni dovranno occuparsi (direttamente o p. es. per il tramite di un’agenzia immobiliare) di affittare l’abitazione rispettandone le condizioni d’uso.

Nell’avamprogetto non sono previsti meccanismi particolari per controllare che le condizioni d’uso vengano rispettate. Per questo, è ancora più importante che le autorità edilizie ovvero le persone preposte non tollerino le violazioni di cui vengono a conoscenza. Di qui l’obbligo di notificare qualsiasi infrazione riscontrata (art. 19 cpv. 4). La violazione di tale obbligo può comportare sanzioni penali, per esempio nel caso in cui venga considerata un favoreggiamento secondo l’articolo 305 CP.

Art. 21 Analisi degli effetti

La verifica periodica degli effetti della legge di cui all’articolo 21 serve per poter individuare gli adeguamenti che vanno eventualmente apportati.

Art. 22 Competenza, procedura e protezione giuridica

La disposizione in oggetto ha un carattere sussidiario e disciplina la competenza, la procedura e la protezione giuridica nei casi in cui la legge non preveda norme particolari al riguardo.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 23 Mancato rispetto di limitazioni d’uso

L’avamprogetto non prevede alcuna norma sui controlli concernenti l’osservanza delle condizioni d’uso previste. Essi restano di competenza dei Cantoni e dei Comuni. I cambiamenti di destinazione contrari alle condizioni d’uso previste possono sfuggire alla vigilanza dell’autorità per lungo tempo. Se viene accertato che un’abitazione è stata utilizzata per altri scopi rispetto a quelli stabiliti, possono essere adottate le misure atte a ristabilire lo stato legale (cfr. art. 19 seg. circa le misure amministrative). L’uso illecito che ne è stato fatto non può tuttavia restare impunito se l’intento è quello di contrastare il dilagare di questa pratica. Di qui le sanzioni penali previste nell’avamprogetto.

Il reato in questione rientra nella categoria dei delitti, per cui la pena pecuniaria rappresenta la sanzione più comunemente inflitta; la ragione va cercata nella natura illecita della violazione in questione. Un caso simile si ritrova nell’articolo 30 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il fatto che sia un delitto e non una contravvenzione (punita con la multa) indica che l’uso illecito di un’abitazione non è considerato un reato di poco conto, ossia una trasgressione che un proprietario facoltoso può permettersi quando vuole. La qualifica di delitto è inoltre necessaria per poter punire un'impresa in applicazione dell’articolo 102 capoverso 1 CP: secondo questa disposizione, un’impresa è punibile se la responsabilità per un crimine o un delitto non può essere ascritta a una persona fisica determinata per carente organizzazione interna. Infine, questa qualifica fa sì che l’istanza competente in materia sia sempre il ministero pubblico can-