Rapporto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: M122-0129
buona fede assume contorni più aleatori rispetto alla necessità di adeguare il piano regolatore alle mutate circostanze, siano esse di fatto o di diritto. Di qui, l’introduzione del termine di cinque anni, eventualmente prorogabile di altri cinque anni in presenza di motivi gravi.
Capitolo 5: Modifica di abitazioni in Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento
Art. 12 Modifiche edilizie e cambiamenti di destinazione
Con le decisioni del 22 maggio 2013 (1C_646/2012 e 1C_614/2012) il Tribunale federale ha confermato la posizione della Confederazione secondo cui la nuova disposizione costituzionale prende effetto dall’11 marzo 2012. Ciò crea una contraddizione tra il diritto entrato in vigore l’11 marzo 2012 e le autorizzazioni edilizie relative ad abitazioni secondarie classiche (ossia sfruttate a scopi turistici), rilasciate prima della fine del 2012 in Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento e passate in giudicato in quanto non impugnate. Dal punto di vista giuridico, queste decisioni sono pertanto materialmente errate ma formalmente passate in giudicato.
È difficile valutare quanti siano i casi in questione; sta di fatto che, per cercare di contenerli, il 15 marzo 2012 il DATEC ha pubblicato delle raccomandazioni concernenti tra l’altro la sospensione delle procedure di autorizzazione in corso. Per quanto riguarda le autorizzazioni per abitazioni secondarie rilasciate tra l’11 marzo e il 31 dicembre 2012 e non impugnate, si applica quanto segue: dall’11 marzo 2012 le abitazioni secondarie avrebbero dovuto essere autorizzate e costruite soltanto se era soddisfatta la condizione posta dall’articolo 75b Cost., ossia soltanto se nei Comuni interessati la quota di abitazioni secondarie era inferiore al 20 per cento. Qualora ciò non si sia verificato e siano quindi state rilasciate autorizzazioni materialmente errate ma formalmente passate in giudicato, nel corso dei mesi e degli anni a venire occorrerà esaminare i casi uno per uno e trovare soluzioni di volta in volta confacenti. A tal fine, ci si potrà fondare sulla giurisprudenza riguardante la revoca di decisioni errate e ponderare gli interessi legati alla buona fede con quelli legati alla proporzionalità (DTF 137 I 69). In linea di massima, la buona fede riposta in un’autorizzazione edilizia rilasciata tra l’11 marzo e il 31 dicembre 2012 e passata poi in giudicato non è giustificata in modo assoluto.
Sulla base di questa situazione giuridica, viene definito cosa si intende per abitazioni costruite secondo il diritto anteriore: sono tali le abitazioni che esistevano sotto il profilo legale all’11 marzo 2012 o che erano state autorizzate con decisione passata in giudicato.
Nell’avamprogetto si propongono due soluzioni sul comportamento da adottare di fronte a queste abitazioni: la prima prevede la possibilità di trasformarle liberamente o di apportare leggeri ampliamenti. I Cantoni sono tuttavia tenuti ad adottare le misure necessarie a impedire abusi e sviluppi indesiderati (art. 13). In base alla seconda soluzione, le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore possono sostanzialmente essere modificate soltanto nei limiti della superficie utile principale e i cambiamenti di destinazione sono autorizzati soltanto se giustificati da motivi particolari quali il decesso o la modifica dello stato civile, tenendo conto che questi due motivi sono riportati soltanto a titolo esemplificativo. Un altro motivo può essere il cambio di domicilio causato da ragioni personali non necessariamente influenzabili (p. es. trasloco in seguito a un trasferimento professionale in un luogo distaccato). La destinazione di un’abitazione usata come abitazione primaria esistente in data 11 marzo 2012 può inoltre essere modificata in abitazione secondaria soltanto in presenza di un’autorizzazione edilizia.
Art. 13 Abuso e sviluppi indesiderati (decade qualora venga scelta la variante all’art. 12 cpv. 2– 4)
Secondo questo articolo, i Cantoni e i Comuni sono chiamati ad adottare misure contro sviluppi indesiderati e abusi che potrebbero risultare da un utilizzo senza restrizioni delle abitazioni costruite secondo il diritto anteriore a scopo di abitazioni secondarie. Per sviluppi indesiderati si intende per esempio la situazione in cui, a causa del divieto di costruire abitazioni secondarie e del fatto che resta