Rapporto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine
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N. registrazione/dossier: M122-0129
di prenotazione on-line. L’uso proprio (uso, rimunerato o a titolo gratuito, da parte del proprietario, dei membri della sua famiglia oppure di amici e conoscenti) rimane possibile, ma, in alta stagione, dev’essere limitato a circa tre settimane. A tempo debito, questa disposizione dovrà essere precisata meglio a livello d’ordinanza sulla scia di quanto detto sopra.
Secondo l’articolo 8, le abitazioni che sono oggetto di un’offerta pubblicata nella piattaforma di vendita menzionata sono autorizzate soltanto nei comprensori appositamente designati nel piano direttore cantonale in cui sussiste un fabbisogno effettivo di abitazioni sfruttate a scopi turistici.
Capoverso 3
La limitazione d’uso di cui all’articolo 7 va stabilita per ogni singola abitazione sotto forma di condizione d’uso. La decisione concernente la condizione d’uso e la sua menzione nel registro fondiario hanno un effetto meramente dichiarativo. Se nell’autorizzazione edilizia relativa a un’abitazione non è stata disposta alcuna condizione d’uso, l’abitazione in questione è verosimilmente da considerarsi un’abitazione primaria (cpv. 1 lett. a). In questo caso, spetta al prioritario dimostrare che la sua abitazione soddisfa le condizioni di una delle tre categorie di abitazioni sfruttate a scopi turistici (cpv. 2 lett. a–c).
Capoverso 4 (Menzione della condizione d’uso nel registro fondiario)
La menzione della condizione d’uso nel registro fondiario è effettuata secondo il cosiddetto principio della notificazione: nell’autorizzazione che rilascia, l’autorità preposta indica all’Ufficio del registro fondiario di prevedere la menzione e gli comunica la propria decisione. L’Ufficio del registro fondiario effettua l’iscrizione non appena la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 80 dell’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario [ORF; RS 211.432.1]).
Nell’avamprogetto non viene designata direttamente l’autorità incaricata di rilasciare l’autorizzazione; si fa semplicemente riferimento all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie ovvero all’autorità designata dal Cantone, questo al fine di rispettare l’autonomia organizzativa dei Cantoni.
In linea di massima, la limitazione d’uso ha durata illimitata, ma nei casi di cui all’articolo 15 può essere sospesa per un periodo limitato o illimitato.
Art. 8 Presupposti particolari per l’autorizzazione di abitazioni sfruttate a scopi turistici di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c
Le abitazioni cui si fa riferimento in questa disposizione sono quelle commercializzate in una piattaforma di vendita rivolta a un bacino di utenti internazionali. Affinché le abitazioni secondarie non provochino un’ulteriore dispersione degli insediamenti, le abitazioni sfruttate a scopi turistici sono autorizzate soltanto nei comprensori in cui, secondo la pianificazione direttrice cantonale, ne sussiste effettivamente il fabbisogno; è questo il caso se, nonostante le misure adottate per ottimizzare lo sfruttamento delle abitazioni secondarie, ne è stato esaurito il potenziale di occupazione nel comprensorio in questione e permane una domanda di «letti caldi». Il fatto di obbligare i Cantoni a riservare determinati comprensori nel loro piano direttore consente di favorirne lo sviluppo turistico mediante la realizzazione di tali abitazioni. La designazione dei comprensori deve basarsi su una strategia sovraordinata di sviluppo della politica del turismo a livello cantonale. La costruzione di una nuova abitazione sfruttata a scopi turistici è dunque autorizzata unicamente se, nel quadro della domanda di autorizzazione edilizia, viene fornita la prova che, nel Comune in questione, sono state esaurite le riserve di cambiamenti di destinazione di abitazioni vuote e di abitazioni secondarie esistenti.
Art. 9–11: Nuove abitazioni senza limitazione d’uso
Le abitazioni di cui si parla nella sezione 2 rappresentano delle eccezioni: nei casi illustrati è infatti possibile realizzare nuove abitazioni in Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie è superiore al 20 per cento, senza che venga imposta alcuna limitazione d’uso ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1.