Rapporto LF

Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine

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N. registrazione/dossier: M122-0129

Art. 5 cpv. 3

La decisione adottata dall’ufficio federale in merito alla quota di abitazioni secondarie può essere impugnata conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Capitolo 3: Divieto di nuove abitazioni secondarie, art. 6

Il divieto di costruire nuove abitazioni secondarie include sia la loro costruzione ex novo sia il cambiamento di destinazione di un edificio esistente (p. es. di un edificio di economia rurale o commerciale).

È esclusa da questo divieto la costruzione di nuove abitazioni non soggette a limitazioni d’uso nel quadro di determinate strutture ricettive organizzate (art. 9), edifici protetti (art. 10), nonché di nuove abitazioni che possono essere autorizzate in virtù di un piano regolatore speciale (art. 11).

Parimenti esonerata dal divieto è la costruzione di abitazioni sfruttate a scopi turistici secondo l’articolo 7 capoverso 2.

Capitolo 4: Costruzione di nuove abitazioni in Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento

Art. 7 (Nuove abitazioni con una limitazione d’uso)

L’articolo 7 si applica sia alla costruzione ex novo di una nuova abitazione sia al cambiamento di destinazione di un edificio esistente (p. es. di un edificio di economia rurale o commerciale).

Capoverso 1

L’obiettivo di questa disposizione è garantire uno sviluppo armonico delle abitazioni primarie e delle strutture ricettive. Si intende così soddisfare sia le esigenze della popolazione locale sia quelle dell’economia del turismo. Per questa ragione, nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie ha superato il 20 per cento potranno essere costruite soltanto abitazioni primarie e abitazioni sfruttate a scopi turistici («letti caldi»).

Capoverso 2 (abitazioni sfruttate a scopi turistici)

L’obiettivo deve essere che le abitazioni siano messe a disposizione a lungo termine, in particolare durante i periodi di alta stagione, alle condizioni usuali sul mercato e conformi agli usi locali. Nell’utilizzazione turistica rientra esclusivamente l’alloggio di ospiti per un breve periodo, non però la locazione a tempo indeterminato. Ciò al fine di garantire che per un’organizzazione commerciale o di distribuzione, un sistema di prenotazioni di un operatore turistico o un altro ente idoneo sia interessante promuovere o eventualmente commercializzare un simile alloggio. Un’offerta risponde «a condizioni usuali sul mercato e conformi agli usi locali» se tiene conto dei prezzi applicati nel luogo in questione.

Nel presente avamprogetto non è stato ripreso il criterio di cui all’articolo 4 lettera b dell’ordinanza del 22 agosto 2012, secondo il quale le abitazioni non devono essere strutturate o arredate individualmente. Applicando tale criterio, infatti, verrebbe promossa de facto un’offerta piuttosto stereotipata, che contraddirebbe l’idea di un turismo di qualità.