Rapporto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: M122-0129
Capoverso 3
Sia nei casi di cui al capoverso 1 sia in quelli prefigurati nel capoverso 2 occorre dimostrare che le condizioni previste sono soddisfatte allegando alla domanda di autorizzazione edilizia una perizia indipendente, rilasciata per esempio dalla Società svizzera di credito alberghiero (SCA).
Art. 10 Nuove abitazioni in edifici protetti
La conservazione di edifici protetti è spesso possibile soltanto cambiando la destinazione dell’edificio a scopo di abitazione secondaria. Beninteso, questa soluzione è da adottare soltanto se non vi sono altre possibilità. Nel quadro della procedura di autorizzazione edilizia rilasciata per il cambiamento di destinazione di un edificio protetto in abitazione secondaria, occorre pertanto dimostrare che la misura proposta è l’unica atta a garantire la conservazione duratura dell’edificio. Si dovrà per esempio verificare che l’edificio non può essere utilizzato quale abitazione primaria o in connessione con un’abitazione primaria (p. es. quale superficie supplementare) oppure come abitazione sfruttata a scopi turistici. Il valore di protezione dell’edificio, inoltre, non deve risultarne pregiudicato. Va altresì considerato che gli interessi legati alla protezione di monumenti culturali o di edifici tipici del sito e del paesaggio possono dipendere da vari fattori e hanno quindi anche un peso diverso gli uni dagli altri. Non è quindi detto che prevalgano tutti sul principio sancito nella Costituzione di limitare il numero di abitazioni secondarie. Per questa ragione, occorre di volta in volta procedere a un’oculata ponderazione degli interessi in gioco.
Gli edifici di cui all’articolo 10 sono ad esempio monumenti culturali protetti in virtù di una decisione di protezione individuale e concreta; è questo anche il caso di costruzioni ubicate al di fuori di una zona edificabile, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 24d capoversi 2 e 3 LPT. La disposizione si riferisce inoltre a edifici tipici del sito e del paesaggio che, in base alla pianificazione dell’utilizzazione, devono essere protetti. Affinché la destinazione di un edificio tipico del sito secondo l’articolo 10 possa essere modificata, occorre che il luogo in questione sia classificato quale sito di notevole importanza ossia che figuri per esempio tra quelli annoverati nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). In quale misura un edificio tipico del sito possa essere protetto se collocato in una zona esterna al comprensorio edificabile dipende da come questa zona è classificata nel piano direttore e dalla sua configurazione concreta.
Art. 11 Piani regolatori speciali inerenti a progetti
L’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 agosto 2012 prevede già la possibilità di autorizzare la costruzione di nuove abitazioni senza limitazioni d’uso anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 75b Cost., se l’autorizzazione in questione è rilasciata sulla base di un piano regolatore speciale inerente a un progetto; tale piano deve tuttavia essere stato approvato prima dell’11 marzo 2012 e disciplinare gli elementi essenziali dell’autorizzazione edilizia. La fase di pianificazione deve cioè essere iniziata prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo costituzionale, ragione per cui appare opportuno poter procedere alla sua attuazione, sempre che ciò s’imponga in virtù del principio della buona fede. L’articolo 11 capoverso 1 lettera b prescrive pertanto che il piano regolatore speciale contenga gli elementi essenziali dell’autorizzazione edilizia riguardanti l’ubicazione, la posizione, le dimensioni e l’aspetto degli edifici e degli impianti, nonché la modalità e l’indice del loro sfruttamento. Occorre inoltre che il piano regolatore speciale sia inerente a un progetto, ossia concerna la realizzazione di un progetto di costruzione di abitazioni secondarie; ciò deve risultare dalla descrizione del progetto, dagli obiettivi di pianificazione e dalle modalità di sfruttamento previste.
I piani regolatori speciali approvati prima dell’11 marzo 2012 devono poter essere adeguati alle nuove circostanze – soprattutto se tali adeguamenti consentono di migliorare un progetto – ma soltanto se le modifiche da apportare non comportano un aumento della quota di abitazioni secondarie (art. 11 cpv. 3).
Nella variante del capoverso 2 si propone di limitare nel tempo le autorizzazioni edilizie per abitazioni secondarie rilasciate in applicazione dell’articolo 11. Con l'andare del tempo, infatti, la protezione della