Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
• il modello II, pubblicato il 14 novembre 2012, è destinato in primo luogo agli Stati che ri-
fiutano lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, questo modello può rivelarsi interessante anche per gli Stati che preferirebbero sottoscrivere il modello I ma che, ad esempio per motivi di natura legale, non sono ancora in grado di farlo. Il modello II prevede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner e l’IRS (ossia senza l’interposizione delle autorità fiscali della giurisdizione partner) basato sulle dichiarazioni di consenso dei clienti statunitensi. Questo modello è completato da uno scambio di informazioni su richiesta, grazie al quale gli Stati Uniti possono chiedere informazioni sui conti di quei soggetti statunitensi che non hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati.
Il 21 giugno 2012, in una rispettiva dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone hanno manifestato la loro intenzione di negoziare un accordo bilaterale secondo questo modello.
In un comunicato stampa dell’8 novembre 2012, il ministero delle finanze statunitense ha annunciato che sono già oltre 50 le giurisdizioni interessate a concludere un accordo bilaterale per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. Le trattative con queste giurisdizioni sono a diversi stadi di avanzamento.
2. Le trattative tra la Svizzera e gli Stati Uniti
Con decisione del 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a elaborare una dichiarazione d’intenti per quanto riguarda l’avvio delle trattative con gli Stati Uniti sull’Accordo per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. La dichiarazione d’intenti comprende i punti seguenti:
a. la Svizzera garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che non sono considerati e-
sclusi («exempt») dal campo di applicazione della normativa FATCA o adempienti («deemed-compliant») stipulino con l’IRS un accordo FFI;
b. la Svizzera concede agli istituti finanziari svizzeri un’autorizzazione ai sensi dell’articolo
271 del Codice penale (CP) affinché possano adempiere i loro obblighi derivanti dall’accordo FFI (in particolare la notifica dei conti intestati a soggetti statunitensi e la notifica del numero totale e del valore complessivo dei conti intestati ai soggetti statunitensi recalcitranti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all’IRS);
c. la Svizzera presta assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate concer-
nenti i clienti statunitensi recalcitranti, conformemente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni;
d. le parti definiscono particolari categorie di istituti finanziari svizzeri che sono considerati
esclusi dal campo d’applicazione della normativa FATCA (exempt) oppure adempienti (deemed compliant);
e. le parti pattuiscono misure volte ad agevolare dal punto di vista amministrativo
l’applicazione della normativa FATCA per gli altri istituti finanziari svizzeri;
f. gli Stati Uniti rinunciano all’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte previsto dalla
normativa FATCA sui pagamenti corrisposti agli istituti finanziari svizzeri.
Il 21 giugno 2012 è stata pubblicata la dichiarazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti, nella quale esprimono l’intenzione di avviare le trattative.
Il 29 agosto 2012, il Consiglio federale ha conferito al DFF il mandato di avviare le trattative.
Il 30 novembre 2012, il Consiglio federale ha approvato il contenuto di un Accordo FATCA ai sensi del disegno esistente e ha definito la procedura ulteriore per l’entrata in vigore