Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
3.3.3 Articolo 8 – Trattamento di determinati pagamenti «passthru» e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari
Inizialmente, la normativa FATCA prevedeva di applicare dal 1° gennaio 2017 un’imposta alla fonte proporzionale sia sui cosiddetti pagamenti passthru di origine estera (foreign passthru payments) a favore dei clienti statunitensi recalcitranti, sia sui proventi lordi della vendita, da parte dei clienti statunitensi recalcitranti, di strumenti finanziari statunitensi o non statunitensi che possono generare reddito. L’importo dell’imposta sarebbe stato calcolato in base al valore delle attività di fonte statunitense possedute dall’istituto finanziario rispetto alle sue attività complessive.
Nel frattempo, gli Stati Uniti si sono resi conto che l’onere per attuare questa procedura sarebbe stato troppo elevato. Per questo motivo, intendono ora inserire una disposizione in tutti gli accordi FATCA, secondo cui le parti contraenti collaboreranno tra di loro e assieme ad altri partner per sviluppare una soluzione alternativa di imposizione alla fonte dei pagamenti passthru e dei proventi lordi della vendita di strumenti finanziari che sia realizzabile ed efficace e che mantenga al livello più basso i costi di implementazione.
3.3.4 Articolo 9 – Istituti e prodotti finanziari svizzeri considerati esonerati dalla normativa FATCA oppure adempienti alla FATCA
Gli Stati Uniti garantiscono che, nell’ambito dell’applicazione della normativa FATCA, tratteranno le istituzioni e i prodotti previdenziali, regolamentati o costituiti in Svizzera ed elencati nell’allegato II, come beneficiari effettivi esonerati, come istituti finanziari considerati adempienti o come prodotti esonerati.
Tutti gli altri istituti finanziari svizzeri non notificanti sono altresì trattati, a seconda dei casi, come istituti finanziari adempienti, come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA.
3.3.5 Articolo 10 – Entità correlate
Conformemente alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense, un istituto finanziario è considerato non partecipante se possiede un’entità correlata o una succursale in uno Stato il cui diritto non consente all’entità correlata o alla succursale di adempiere gli obblighi cui è vincolato un istituto finanziario partecipante.
L’articolo 10 stabilisce d’altra parte che un istituto finanziario svizzero che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 o all’articolo 9, mantiene il suo status di istituto finanziario partecipante o adempiente oppure di beneficiario effettivo esonerato, anche se possiede un’entità correlata o una succursale in una giurisdizione il cui diritto interno non permette a queste ultime di soddisfare pienamente i requisiti posti a un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente. Le condizioni affinché tale situazione si presenti sono le seguenti:
• da un lato, l’istituto finanziario svizzero tratta detta entità o succursale come se fosse un
istituto finanziario non partecipante indipendente e, dall’altro lato, l’entità o la succursale si dichiara come un istituto finanziario non partecipante presso gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte;
• l’entità o la succursale identifica i propri clienti statunitensi e comunica all’IRS i dati dei
conti di questi clienti statunitensi nei limiti concessi dal diritto applicabile;
• infine, da un lato, l’entità o la succursale non sollecita espressamente conti statunitensi
detenuti da soggetti statunitensi o istituti finanziari non partecipanti che non risiedono nella stessa giurisdizione in cui è situata l’entità o la succursale e, dall’altro lato, l’istituto