Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

entro la quale le informazioni dovranno essere trasmesse all’IRS.

Durante questo periodo di transizione l’istituto finanziario è tenuto a trattenere l’imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense accreditati su questi conti.

L’istituto finanziario deve versare annualmente all’IRS gli ammontari d’imposta trattenuti in un anno civile secondo il diritto statunitense applicabile.

L’articolo 15 conferma che l’ammontare d’imposta riscosso è a carico del titolare del conto.

Le disposizioni penali di cui agli articoli 16-19 corrispondono sostanzialmente a quelle della Legge federale del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI). Ai sensi dell’articolo 16, chiunque violi gli obblighi di registrazione presso l’IRS, gli obblighi di un accordo FFI, gli obblighi di identificazione o di notifica nonché l’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte, è punito con una multa fino a 250 000 franchi se il reato è intenzionale e fino a 100 000 franchi se ha agito per negligenza.

Conformemente all’articolo 17, l’omissione intenzionale o per negligenza di esigere dai clienti statunitensi una dichiarazione di consenso e il TIN statunitense è punita con una multa fino a 20 000 franchi.

Ai sensi dell’articolo 18, sono inoltre punibili con multe fino a 5 000 franchi le inosservanze delle prescrizioni d’ordine commesse intenzionalmente o per negligenza (tutte le violazioni dell’accordo, della legge, delle disposizioni esecutive o delle direttive generali nonché delle decisioni emanate dalle autorità in riferimento a questa disposizione).

In relazione alla procedura in caso di reati secondo la presente legge, l’articolo 19 stabilisce l’applicabilità della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e designa l’AFC come autorità di perseguimento e di giudizio.

Gli articoli 20-22 contengono le disposizioni finali.

Secondo l’articolo 21, per gli anni 2013 e 2014, le notifiche di cui all’articolo 8 capoverso 1 avvengono per la prima volta nel 2015, ovvero entro il 31 marzo 2015 per quanto riguarda la notifica di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a ed entro il 31 gennaio 2015 per quanto concerne le notifiche di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b.