Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
4.2 Sezione II – Conti privati preesistenti
La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti gestiti e tenuti da persone fisiche al 31 dicembre 2013 sono soggetti statunitensi.
4.2.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA
I conti privati preesistenti di cui sotto sono esclusi dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica ai sensi della lettera A:
• conti con un saldo inferiore a 50 000 USD al 31 dicembre 2013;
• contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita di un valo-
re inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013;
• altri contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, a
condizione che le leggi svizzere o statunitensi oppure le disposizioni esecutive vietino efficacemente la vendita di tali polizze a persone domiciliate negli Stati Uniti. Si è in presenza di un caso simile ad esempio, conformemente alla sezione II lettera A.3, quando l’istituto finanziario in questione non dispone della registrazione americana necessaria per questo tipo di vendita e quando il diritto svizzero determina che questo tipo di prodotti assicurativi, sottoscritti da persone residenti in Svizzera, sia registrato o assoggettato all’imposta alla fonte;
• conti deposito con un saldo o un valore inferiore a 50 000 USD.
Se un conto con un saldo inferiore a 50 000 USD o un contratto assicurativo con un valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita con un saldo inferiore a 250 000 USD diventa un conto di valore elevato durante un anno successivo, ossia diventa un conto con un saldo superiore a 1 000 000 USD, deve essere eseguita la procedura di esame allargata entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno considerato (cfr. capitolo 4.2.3).
4.2.2 Conti di valore inferiore
Se, al 31 dicembre 2013, il saldo di un conto supera i 50 000 USD o nel caso dei contratti assicurativi con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita i 250 000 USD, ma resta inferiore a 1 000 000 USD, l’istituto finanziario deve esaminare i dati esistenti
d’identificazione del cliente in maniera elettronica conformemente alla sezione II lettera B per individuare gli indizi statunitensi seguenti:
• un inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
• un indirizzo postale o di domicilio attuale negli Stati Uniti;
• un numero di telefono attuale negli Stati Uniti;
• un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
• una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona
con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
• un domicilio presso terzi (c/o) negli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca quale unico indi-
rizzo del titolare del conto a disposizione dell’istituto finanziario.
Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno di questi indizi statunitensi, l’istituto finanziario è tenuto a trattare il conto come un conto statunitense, a meno che sia in grado di confutare tale indizio statunitense grazie a documenti specifici, descritti alla sezione II lettera B.4, che possiede già o che si è procurato a tale scopo. Questi documenti devono essere diret-