Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

partecipanti e sugli obblighi nei confronti di questi istituti finanziari.

L’istituto finanziario svizzero allegherà alla sua richiesta di consenso alla trasmissione dei dati all’IRS indirizzata al cliente una lettera accompagnatoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito denominata «AFC»), nella quale sono descritte le conseguenze in caso di rifiuto della dichiarazione di consenso:

il cliente che non dà il suo consenso alla notifica dei dati dettagliati del conto o non comunica il suo TIN statunitense, è considerato recalcitrante. L’istituto finanziario è tenuto a comunicare all’IRS, in forma aggregata e senza rivelare nessuna identità, il numero totale di conti detenuti dai clienti statunitensi considerati recalcitranti e il valore complessivo del patrimonio di questi conti. Sulla base di queste notifiche, l’IRS può chiedere alla Svizzera l’assistenza amministrativa mediante una domanda raggruppata.

Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, le autorità fiscali degli Stati con i quali gli Stati Uniti hanno concluso o concluderanno un accordo in base al modello I, devono trasmettere all’IRS i dati raccolti dai loro istituti finanziari sui clienti statunitensi entro la fine di settembre dell’anno successivo. Durante le trattative, gli Stati Uniti hanno insistito affinché l’IRS riceva entro la fine di settembre dell’anno successivo anche i dati degli istituti finanziari svizzeri relativi ai conti dei clienti statunitensi che non hanno dato il loro consenso e sono quindi considerati recalcitranti e ai conti degli istituti finanziari non partecipanti. Poiché per i documenti di conto di questi clienti vige lo scambio di informazioni sulla base di domande raggruppate conformemente all’articolo 5 (cfr. capitolo 3.2.3), il lasso di tempo summenzionato per la trasmissione dei documenti è estremamente breve, in particolare nei casi in cui viene presentato un ricorso contro le decisioni dell’AFC presso il Tribunale amministrativo federale. Per questo motivo la Svizzera ha proposto che gli istituti finanziari svizzeri trasmettano la notifica aggregata del numero totale e del valore complessivo dei conti di clienti statunitensi recalcitranti, grazie alla quale l’IRS è in grado di presentare una domanda raggruppata alla Svizzera, già entro la fine del mese di gennaio (anziché entro il 31 marzo) dell’anno seguente (lettera b (iii)). Qualora l’IRS presentasse tali domande raggruppate subito dopo la ricezione della notifica aggregata, l’AFC avrebbe a disposizione otto mesi scarsi per il trattamento di queste domande entro il termine americano del 30 settembre 2013. Inoltre, a questo proposito, il termine per la trasmissione dei documenti richiesti è stato pattuito in generale a otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense. In questo modo, se una domanda raggruppata perviene all’AFC solo in un secondo momento, la Svizzera non è tenuta a chiudere la procedura di assistenza amministrativa in un intervallo ancora più breve. Di conseguenza, l’obbligo degli istituti finanziari svizzeri interessati di prelevare l’imposta alla fonte sui pagamenti a favore di suddetti conti non inizia il 30 settembre dell’anno successivo, bensì solo al termine del periodo di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata (cfr. in merito il capitolo 3.3.2).

Ai sensi del paragrafo 1 lettera c e del paragrafo 2 lettera b dell’articolo 3, dal 1° gennaio 2014 l’apertura di nuovi conti per soggetti statunitensi e per istituti finanziari non partecipanti è consentita soltanto previo consenso dei diretti interessati alla notifica dei dati dettagliati del conto.

3.2.2 Articolo 4 – Clausola di autorizzazione

Gli istituti finanziari svizzeri, adempiendo gli obblighi derivanti dalla normativa FATCA, compiono atti sul territorio svizzero per conto di uno Stato terzo che spettano normalmente ad autorità o funzionari pubblici. Se non possiedono un’autorizzazione in tal senso, rientrano nell’ambito giuridicamente protetto dell’articolo 271 CP.

L’articolo 4 chiarisce che gli istituti finanziari svizzeri che stipulano un accordo FFI con l’IRS o che si registrano presso l’IRS per gli atti che soggiacciono alla normativa FATCA, dispon-