Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
dell’Accordo.
Il 3 dicembre 2012, la parafatura dell’Accordo ha segnato la fine delle trattative con gli Stati Uniti. Nei due allegati dell’Accordo, considerati parti integranti dello stesso, sono descritti gli obblighi di diligenza nell’identificazione dei conti statunitensi (allegato I) e definite le categorie di istituti finanziari svizzeri trattati come esclusi dal campo d’applicazione della normativa o come adempienti (allegato II). Infine, all'Accordo viene allegato un memorandum d'intesa che non istituisce nuovi diritti né nuovi obblighi, ma contiene solo alcune regole di interpretazione che le Parti hanno adottato d'intesa.
L’Accordo è stato firmato il 14 febbraio a Berna.
Le soluzioni concordate sono commentate qui di seguito ai capitoli 3 (testo dell’Accordo), 4 (allegato I), 5 (allegato II) e 6 (Memorandum d'intesa).
3. Testo dell’Accordo
3.1 Parte A – Obiettivi e definizioni
Gli obiettivi dell’Accordo sono definiti nell’articolo 1 e corrispondono sostanzialmente ai valori di riferimento di cui al capitolo 2 lettere a-f.
All’articolo 2 sono definite numerose espressioni essenziali per l’applicazione dell’Accordo. Se in uno Stato un’espressione acquisisce significati diversi in base ai vari ambiti giuridici, prevale il significato in uso nel diritto fiscale di tale Stato.
3.2 Parte B – Obblighi della Svizzera
3.2.1 Articolo 3 – Direttiva agli istituti finanziari svizzeri
Come descritto brevemente al capitolo 1.1, la normativa FATCA impone agli istituti finanziari esteri di identificare i propri clienti statunitensi, fare regolarmente rapporto all’IRS sui conti di tali clienti e, se necessario, trattenere un’imposta alla fonte sui pagamenti a favore dei clienti recalcitranti.
Ai sensi del paragrafo 1 lettera a, la Svizzera obbliga tutti gli istituti finanziari a registrarsi fino al 31 dicembre 2013 presso l’IRS, fatta eccezione per quegli istituti che, considerato il rischio ridotto di evasione del fisco statunitense, sono considerati esclusi dal campo d’applicazione della normativa FATCA conformemente all’allegato II (cfr. capitolo 5) o considerati adempienti. Gli istituti finanziari notificanti devono essere pronti ad adempiere gli obblighi che derivano da un accordo concernente l’istituto finanziario estero, in particolare l’obbligo di diligenza nell’identificazione dei conti statunitensi secondo l’allegato I (cfr. capitolo 4), l’obbligo di notifica e l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte.
Ai sensi del paragrafo 1 lettera b, la Svizzera deve ordinare agli istituti finanziari svizzeri notificanti di esigere da ogni titolare di conto, che è stato identificato come soggetto statunitense e che al 31 dicembre 2013 detiene un conto soggetto a notifica, sia il codice fiscale statunitense (tax identification number, di seguito denominato «TIN statunitense») sia una dichiarazione di consenso alla notifica all’IRS dei propri dati del conto. Il consenso è irrevocabile per l’anno in corso e, se non viene revocato entro la fine di gennaio dell’anno considerato, si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo.
Il paragrafo 2 contiene disposizioni analoghe sull’identificazione conti di istituti finanziari non