Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

gono di un’autorizzazione di questo tipo e non sono quindi passibili di pena ai sensi

dell’articolo 271 CP.

3.2.3 Articolo 5 – Scambio d’informazioni

Negli Stati che hanno concluso un accordo di attuazione con gli Stati Uniti sulla base dello scambio automatico di informazioni (modello I) non vige nessun segreto bancario nei confronti delle autorità fiscali locali. Gli istituti finanziari di questi Stati sono pertanto tenuti a fornire alle proprie autorità fiscali tutte le informazioni richieste nell’ambito della normativa FA-TCA. Grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di questi Stati, l’IRS riceve tutti i dati necessari sui conti statunitensi gestiti dagli istituti finanziari di detti Stati.

Ai sensi del diritto svizzero, le banche non sono autorizzate a trasmettere i dati di clienti senza il loro consenso. Nel quadro della procedura di notifica, le banche svizzere possono pertanto annunciare solo i dati dei conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che hanno acconsentito alla comunicazione di tali informazioni. Un cliente statunitense che ha dichiarato regolarmente il suo conto negli Stati Uniti, non ha quindi motivo di negare il suo consenso alla trasmissione dei dati. È pertanto lecito presumere che la maggior parte dei clienti statunitensi che non hanno firmato la dichiarazione di consenso non hanno ottemperato ai loro obblighi di dichiarazione riguardo il relativo conto. Affinché un rifiuto di questo tipo non sia «conveniente», il sistema di notifica è completato con uno scambio di informazioni per ottenere dati dettagliati sui conti che l’istituto finanziario, in mancanza di una dichiarazione di consenso, ha dovuto notificare in forma aggregata. Il paragrafo 1, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (versione del 23 settembre 2009), conferisce all’IRS il diritto di presentare domande raggruppate riguardanti i conti statunitensi e i conti degli istituti finanziari non partecipanti inclusi nella notifica aggregata e di esigere i dati che l’istituto finanziario avrebbe dovuto comunicare se avesse ottenuto l’autorizzazione da parte del titolare del conto. Il Protocollo di modifica del 23 settembre 2009 non è ancora stato approvato dal senato statunitense e non è quindi ancora entrato in vigore; per questa ragione nell'articolo 5 paragrafo 1 si conferma che tali domande raggruppate non possono essere presentate prima della sua entrata in vigore.

Giacché, ai sensi del diritto americano, una notifica è considerata completa solo se contiene il TIN statunitense del titolare del conto, l’istituto finanziario è tenuto a chiedere ai clienti statunitensi anche tale codice.

Il paragrafo 2 stabilisce che queste informazioni verosimilmente rilevanti per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale statunitense, anche se né l’istituto finanziario né tantomeno un terzo hanno contribuito all’inosservanza degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata.

Dato che le persone interessate dalla procedura possono contestare sostanzialmente solo il loro status di soggetti statunitensi, è stata creata una procedura più rigorosa per il trattamento delle domande raggruppate dell’IRS, descritta nel paragrafo 3:

• l’AFC sollecita l’istituto finanziario in questione a trasmetterle entro dieci giorni i docu-

menti di cui al paragrafo 1 concernenti i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno firmato nessuna dichiarazione di consenso;

• l’AFC controlla se per ogni singolo caso ci sono le premesse per la trasmissione delle in-

formazioni. Se stabilisce che tali condizioni sono adempiute, emana le opportune decisioni finali. L’AFC notifica l’emanazione di queste decisioni finali, in forma anonima, con una comunicazione sul Foglio federale e sul suo sito Internet. Vi è la possibilità di presentare un ricorso contro queste decisioni finali presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione sul Foglio federale, con copia