Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

con la Svizzera alle stesse condizioni convenute con le altre giurisdizioni partner, qualora essa voglia collaborare in materia di applicazione della normativa FATCA sulla base del modello I.

3.5 Parte E – Disposizioni finali

3.5.1 Articolo 14 – Consultazioni e modifiche dell’Accordo

Ai sensi del paragrafo 1, ogni parte contraente è autorizzata a richiedere l’avvio di consultazioni qualora incontri difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’Accordo.

Ai sensi del paragrafo 2, l’Accordo può essere emendato con il consenso scritto di entrambe le parti contraenti. Fatto salvo un accordo diverso delle parti, le modifiche entrano di principio in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 (cfr. capitolo 3.5.3).

3.5.2 Articolo 15 – Allegati

Gli allegati I e II costituiscono parte integrante dell’Accordo.

3.5.3 Articolo 16 – Entrata in vigore e fine dell’Accordo

L’Accordo entra in vigore non appena ciascuna parte informa l’altra parte contraente, mediante notifica scritta per via diplomatica, dell’espletamento della procedura prevista dal suo diritto interno per l’entrata in vigore.

Entrambe le parti possono sciogliere l’Accordo per iscritto con un preavviso di dodici mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso di dodici mesi.

3.5.4 Clausola finale

L’Accordo è firmato in due esemplari, in lingua inglese e tedesca; entrambi i testi fanno parimenti fede. Dato che la versione in lingua tedesca non è ancora stata approvata dagli Stati Uniti, verrà firmata successivamente. In uno scambio di note diplomatiche, le parti confermeranno la conformità del testo tedesco con quello inglese e l'equivalenza delle due versioni.

4. Allegato I

4.1 Sezione I – Aspetti generali

L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense – che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a rispettare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non partecipanti.

Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense e non in base al presente allegato I. In tal caso, saranno vincolati a questo tipo di procedura anche negli anni successivi e potranno tornare agli obblighi di diligenza conformemente all’allegato I solo se le disposizioni esecutive subiranno modifiche nei loro punti essenziali.