Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

è considerato soddisfatto per quanto riguarda i dividendi e gli interessi svizzeri che soggiacciono all’imposta preventiva;

• almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali sotto gestione deve essere detenuto su conti

di persone residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto questa estensione del concetto di clientela locale alle persone residenti nell’UE richiesta dalla Svizzera solo nella fase finale delle trattative. Si tratta di un’estensione che è stata convenuta anche negli accordi con la Gran Bretagna e la Danimarca;

• a partire dal 1° gennaio 2014, non potranno più essere gestiti conti per soggetti statuni-

tensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti e per entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti;

• entro il 1° gennaio 2014 dovrà essere posta in vigore una procedura per verificare se un

istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizzera, di istituti finanziari non partecipanti e di entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un conto di questo tipo, l’istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto finanziario notificante oppure deve chiudere il conto;

• conformemente all’allegato I, l’istituto finanziario deve procedere all’identificazione dei

conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e detenuti da persone non residenti in Svizzera, dei conti statunitensi e dei conti degli istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario notificante;

• ogni entità correlata con l’istituto finanziario deve essere stata registrata o costituita in

Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all’istituto;

• l’istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi specifici residenti in

Svizzera per quanto riguarda l’apertura o la tenuta di conti.

Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti, la cui unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di

un’autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l’investimento dei beni patrimoniali depositati da un cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante, e nel gestire e investire tali beni patrimoniali.

I veicoli svizzeri d’investimento collettivo sono trattati come entità adempienti a condizione che l’identificazione dei clienti e le notifiche siano eseguite da un altro istituto finanziario.

Questa condizione può essere ritenuta rispettata per i fondi d’investimento svizzeri; tuttavia, devono conservare il loro patrimonio presso una banca depositaria assoggettata alla legge sulle banche. L’identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca depositaria.

Numerosi regolamenti dei fondi conferiscono a un investitore il diritto di emettere certificati di quota. Se tali certificati sono al portatore, rappresentano un rischio per gli Stati Uniti, in quanto possono essere utilizzati per evadere il fisco statunitense. Per questo motivo, l’Accordo esige che un veicolo d’investimento collettivo trattato come un’entità adempiente alla normativa FATCA non emetta più titoli al portatore a partire dal 31 dicembre 2012 né tantomeno li riscuota prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Inoltre, il veicolo d’investimento collettivo deve garantire il riscatto di questi titoli cartacei al portatore entro il 1° gennaio 2017. Una disposizione transitoria corrispondente dovrà essere aggiunta al disegno concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol).

5.2.2 Istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti