Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

all’AFC. Se l’AFC giudica il ricorso ingiustificato, sottopone immediatamente la sua presa di posizione al Tribunale amministrativo federale. La decisione in ultima istanza spetta al Tribunale amministrativo federale. Se l’AFC reputa il ricorso giustificato, riesamina la sua decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale in merito;

• entro otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata, l’AFC trasmette all’IRS le in-

formazioni sui conti per i quali è stata emessa una decisione finale passata in giudicato o per i quali il Tribunale amministrativo federale fino a quel momento ha respinto il ricorso presentato contro le decisioni finali dell’AFC. L’AFC comunica all’IRS il numero di casi interessati dalla domanda raggruppata per i quali fino a quel momento non è ancora disponibile una decisione passata in giudicato. L’AFC informa inoltre anche l’istituto finanziario sui casi che non ha ancora avuto modo di trasmettere all’IRS, affinché l’istituto sappia che deve prelevare l’imposta alla fonte sui pagamenti corrisposti ai conti in questione conformemente all’articolo 7 (cfr. capitolo 3.3.2).

Questa procedura sarà concretizzata nella legge federale sull’attuazione dell’Accordo FA-TCA (cfr. capitolo 7).

3.3 Parte C – Obblighi degli Stati Uniti

3.3.1 Articolo 6 – Trattamento degli istituti finanziari svizzeri

Gli Stati Uniti trattano tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti, che sono registrati presso l’IRS e rispettano gli obblighi derivanti dall’accordo FFI, come adempienti le disposizioni della normativa FATCA. Rinunciano pertanto alla riscossione dell’imposta alla fonte sui pagamenti verso questi istituti finanziari.

È fatto salvo il diritto degli Stati Uniti di trattare un istituto finanziario svizzero come un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 (cfr. capitolo 3.4.1), nel caso in cui vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall’accordo FFI e se tali inadempienze non possono essere eliminate entro 12 mesi.

3.3.2 Articolo 7 – Sospensione dell’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte per gli istituti finanziari svizzeri

Gli Stati Uniti rinunciano a obbligare gli istituti finanziari svizzeri a trattenere l’imposta alla fonte sui pagamenti verso i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all’IRS e infine a fare chiudere detti conti se l’istituto finanziario ha rispettato le direttive impartite dalla Svizzera di cui all’articolo 3 e fintantoché la Svizzera trasmette all’IRS le informazioni oggetto di una domanda raggruppata entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa.

L’istituto finanziario deve trattare i conti, per i quali l’AFC non ha potuto trasmettere le informazioni richieste mediante la domanda raggruppata entro otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa, come se fossero conti intestati a titolari recalcitranti. Ciò significa tra l’altro che l’istituto finanziario, una volta scaduto il periodo di otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata e fino al momento in cui l’AFC trasmette i dati dei conti all’IRS, deve trattenere l’imposta alla fonte su tutti i pagamenti di fonte statunitense a favore di questi conti.

L’ultimo periodo del paragrafo 2 stabilisce che l’ammontare della trattenuta dell’imposta alla fonte è a carico del titolare del conto, in particolare per i rapporti contrattuali a durata determinata (ad es. i contratti assicurativi con un valore di riscatto o i contratti assicurativi di rendita).