Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
cati secondo il diritto statunitense applicabile. In base alla lettera b, per la notifica aggregata del numero di istituti finanziari non partecipanti che non hanno rilasciato la dichiarazione di consenso e ai quali nel corso dell’anno sono stati pagati importi soggetti a notifica così come per la notifica dell’importo complessivo di tali pagamenti, la scadenza è il 31 gennaio
dell’anno successivo.
L’articolo 9 stabilisce che l’AFC riceve le domande raggruppate con cui l’IRS sollecita le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.
L’articolo 10 rimanda in linea di massima all’articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell’Accordo FA-TCA. Questa disposizione prevede inoltre che l’AFC fornisca informazioni nel Foglio federale e sul suo sito Internet circa il ricevimento di una domanda raggruppata e che emani una decisione finale per ogni conto menzionato nella domanda raggruppata.
Entro un termine di venti giorni dalla pubblicazione di questa comunicazione nel Foglio federale, il titolare di uno di questi conti può presentare all’AFC una presa di posizione preventiva riguardo alla trasmissione prevista dei dati del suo conto. La presa di posizione del cliente sarà tenuta in considerazione nella decisione finale.
L’AFC esorta al contempo l’istituto finanziario a trasmetterle per via elettronica ed entro un termine di 10 giorni i dati soggetti all’obbligo dichiarativo dei conti citati nella notifica aggregata. Sempre entro un termine di 10 giorni, devono essere inviati separatamente all’AFC i documenti che le consentono di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.
Conformemente all’articolo 11, una volta che la decisione finale è passata in giudicato o che il ricorso contro una decisione finale è stato respinto, i dati di conto richiesti sono trasmessi all’IRS. I documenti dell’istituto finanziario che sono serviti a verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e un beneficiario effettivo, non vengono invece trasmessi. L’AFC segnala all’IRS la limitazione d’utilizzo delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto sanciti dall’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Essa inoltre informa l’IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l’assistenza amministrativa.
Nella notifica aggregata degli istituti finanziari devono essere inclusi anche i conti statunitensi considerati non rivendicati e per i quali l’istituto finanziario non può procurarsi la dichiarazione di consenso necessaria per la notifica dei dati del conto conformemente alle disposizioni.
L’articolo 12 definisce una procedura speciale per i patrimoni non rivendicati. L’istituto finanziario trasmette all’AFC i documenti che si riferiscono a questi conti specificando che si tratta di conti non rivendicati. Anche in questi casi, l’istituto finanziario deve trasmettere separatamente all’AFC i documenti che lo hanno indotto a trattare il conto come un conto statunitense. L’AFC non emette nessuna decisione finale sui conti non rivendicati. Una volta trascorsi otto mesi dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense, l’AFC trasmette all’IRS i dati concernenti quei conti che, tenendo in considerazione i documenti inviati separatamente dall’istituto finanziario sullo status di cittadino statunitense dell’ultimo titolare del conto conosciuto, devono essere considerati conti statunitensi. Essa inoltre informa l’IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l’assistenza amministrativa.
Per quanto riguarda la procedura, sempre che l’Accordo FATCA o la presente legge non prevedano prescrizioni specifiche, si applica l’articolo 19 della legge sull’assistenza amministrativa fiscale del 28 settembre 2012 (art.13).
La sezione 5, comprendente gli articoli 14 e 15, contiene disposizioni sulla trattenuta
d’imposta alla fonte.
Conformemente all’articolo 14, l’AFC comunica all’istituto finanziario quali sono i conti per i quali non è in grado di trasmettere all’IRS i dati entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata. Comunica altresì all’istituto finanziario la data ultima