Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

ta di conti statunitensi. Si tratterà di conti statunitensi, se sono detenuti da:

• uno o più soggetti statunitensi specifici conformemente alla definizione dell’articolo 1 pa-

ragrafo 1 numero 27 dell’Accordo; oppure

• entità estere (quindi non statunitensi) non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities,

NFFE) passive ai sensi della definizione di cui alla sezione VI lettera B.3 e B.4 del presente allegato I (cfr. capitolo 4.6 sottostante) gestite da una o più persone con cittadinanza statunitense o residenti negli Stati Uniti ai sensi della definizione di cui all’articolo 1 paragrafo 1 numero 32 dell’Accordo.

La verifica deve essere eseguita sulla base dei documenti relativi all’identificazione del cliente posseduti dall’istituto finanziario e, se del caso, sulla base di documenti supplementari che saranno richiesti al titolare del conto.

Inoltre, l’istituto finanziario deve controllare se il conto è detenuto da istituti finanziari non partecipanti. In questo caso, i pagamenti a favore di questi conti devono essere inseriti nella notifica aggregata conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a (ii) dell’Accordo.

La verifica dei conti commerciali esistenti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015. I conti che al 31 dicembre 2013 non raggiungono tale limite, ma che al 31 dicembre di un anno successivo presentano un saldo superiore a 1 000 000 USD, devono essere esaminati entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno considerato.

Qualora dovessero intervenire dei cambiamenti, lo status di un conto di questo tipo deve essere di nuovo verificato.

4.5 Sezione V – Nuovi conti commerciali

Per i conti commerciali aperti dal 1° gennaio 2014 occorre verificare, indipendentemente dal loro saldo, se il titolare è un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, un istituto finanziario partecipante, un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA, un beneficiario effettivo esonerato, un istituto finanziario escluso dal campo d’applicazione della normativa FATCA oppure un’entità estera non finanziaria attiva o passiva.

4.6 Particolari regole e definizioni

Secondo la sezione VI lettera B.3 per «NFFE passiva» si intende un’entità non finanziaria estera, che non è né una NFFE attiva, né una società di persone estera né tantomeno un trust estero soggetto alla trattenuta dell’imposta alla fonte. Una NFFE è invece considerata «attiva» se soddisfa uno dei criteri elencati alla sezione IV lettera B.4. Qui di seguito sono riportati alcuni di questi criteri:

• i redditi passivi rappresentano una quota inferiore al 50 per cento dei redditi lordi e, inol-

tre, meno del 50 per cento dei beni patrimoniali genera redditi passivi o serve per conseguire redditi passivi;

• le azioni della NFFE sono quotate in borsa oppure la NFFE è un’entità correlata a

un’altra entità quotata in borsa;

• l’attività principale della NFFE è la detenzione di partecipazioni di società affiliate che

non sono istituti finanziari;

• la NFFE è un’organizzazione a scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, artistico,

culturale o educativo, esente da imposizione fiscale nello Stato in cui risiede.