Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
Questa categoria include, da un lato, le istituzioni costituite in Svizzera non a scopo di lucro e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi di interesse pubblico, che sono esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera proprio in considerazione del loro scopo e, dall’altro lato, le comunioni di proprietari per piani.
5.3 Prodotti esonerati
La sezione III enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti che sono normalmente soggetti all’obbligo di notifica, per questo tipo di conti sono esenti dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica.
Sono considerati prodotti esonerati i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati, le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d’assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi della OPP 3, nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.
6. Memorandum d'intesa
Nel limite del possibile, gli elementi identificati nel corso delle trattative (definizione degli obblighi essenziali degli istituti finanziari svizzeri che devono figurare in un accordo FFI, relazione fra gli obblighi dell'intermediario qualificato e gli obblighi FATCA, autocertificazione dei beneficiari effettivi esonerati e degli istituti finanziari certificati conformi al FATCA) devono essere chiariti nel quadro di un memorandum d'intesa. Esso non istituirà nuovi diritti né nuovi obblighi, non sarà vincolante sul piano giuridico e non avrà conseguenze giuridiche obbligatorie; permetterà invece alle parti contraenti di adottare precisazioni di natura tecnica e amministrativa. Il memorandum dovrà essere concluso fra autorità e sarà deciso dal Consiglio federale in virtù della sua esclusiva competenza.
7. Disposizioni esecutive definitive del ministero delle finanze statunitense
In numerosi passaggi dell’Accordo e degli allegati si rimanda alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense. Al momento delle trattative dell’Accordo, la versione di tali disposizioni era ancora provvisoria (Proposed Regulations). Il 17 gennaio 2013, il ministero delle finanze statunitense ha emanato le disposizioni esecutive definitive (Final Regulations) (http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/TD9610.pdf). Secondo queste disposizioni, gli istituti finanziari esteri di Paesi – come la Svizzera – che hanno concluso un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sulla base del modello II, sono tenuti ad applicare il FATCA secondo quanto stabilito da queste disposizioni esecutive, a meno che l'accordo bilaterale non contenga espressamente delle disposizioni derogatorie.
8. Legge federale sull’applicazione dell’Accordo FATCA
L’Accordo FATCA contiene disposizioni relativamente dettagliate e direttamente applicabili. Tuttavia, alcuni obblighi descritti nell’Accordo devono essere concretizzati in una legge federale. Quest’ultima, allo stesso modo dell’Accordo, sottostà al referendum facoltativo.
L’articolo 1 definisce l’oggetto della legge. La legge disciplina l’applicazione dell’Accordo FA-TCA (obblighi di partecipazione, d’identificazione e di notifica all’IRS, scambio di informazioni, prelevamento dell’imposta alla fonte, pene previste per violazioni dell’Accordo e della legge).