Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

La lettera C definisce a quali condizioni un istituto finanziario deve sommare il valore di tutti i conti detenuti da una persona gestiti dall’istituto stesso o da un’entità a lui correlata.

5. Allegato II

L’allegato II descrive categorie di istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti adempienti e di prodotti esonerati.

5.1 Istituti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA

Sono definiti beneficiari effettivi esonerati:

• le istituzioni statali svizzere, comprese le istituzioni del sistema svizzero di sicurezza so-

ciale (sezione I lettera A);

• la Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà (sezione I lettera B);

• le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede

e le rappresentanze diplomatiche e consolari (sezione I lettera C); e

• gli istituti previdenziali privati del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passag-

gio, gli istituti collettori ai sensi dell’articolo 60 LPP, i fondi di garanzia, i fondi di aiuto sociale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d’investimento alle quali partecipano esclusivamente gli istituti sopraccitati (sezione I lettera D).

5.2 Istituti finanziari ritenuti adempienti

Nel caso degli istituti finanziari elencati alla sezione II e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che soggiacciono all’obbligo di registrazione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che soggiacciono all’obbligo di registrazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identificare e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi.

5.2.1 Istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti

Questa categoria comprende gli istituti finanziari con clientela locale (sezione II lettera A.1), i consulenti svizzeri in investimenti (sezione II lettera A.2), determinate società d’investimento e i veicoli d’investimento collettivo (sezione II lettera C).

È considerato un istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti:

• deve essere autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero e non deve posse-

dere nessuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;

• non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. Il fatto

di gestire un proprio sito internet non viene considerato come questo tipo ricerca di clientela, nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla tenuta di relazioni di conto e all’erogazione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Svizzera o non si cerchi di acquisire in nessun altro modo clienti statunitensi;

• deve essere tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informazioni rela-

tive ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l’imposta alla fonte. Questo criterio