Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
1. Situazione iniziale
1.1 La normativa Foreign Account Tax Compliance Act
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all’estero da persone assoggettate
all’obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA sarà applicata progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014.
La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (foreign financial institutions) si registrino presso l’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, di seguito denominata «IRS») e stipulino all’occorrenza un accordo concernente l’istituto finanziario estero o accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari le entità che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni sulla vita, fondi d’investimento,
fondazioni, ecc.).
Stipulando un accordo FFI, l’istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi (U.S. persons) e a comunicare periodicamente all’IRS in merito alle relazioni con questi clienti. A tale scopo e quando necessario, l’istituto finanziario deve chiedere il consenso al titolare del conto. Se il titolare del conto si rifiuta di dare il suo consenso, viene considerato recalcitrante (recalcitrant account holder) e, di conseguenza, sarà prelevata un’imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti corrisposti a questo cliente.
Se un istituto finanziario estero si rifiuta di concludere un accordo FFI, nonostante soggiaccia a tale obbligo ai sensi della normativa, viene considerato non partecipante (alla normativa FATCA). Gli istituti finanziari statunitensi e gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a prelevare un’imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. Questa trattenuta deve essere applicata anche se il pagamento è corrisposto a un cliente non americano. A medio termine, gli altri istituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l’istituto non partecipante. Gli istituti finanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile e devono pertanto assoggettarsi alla normativa FATCA.
1.2 L’accordo per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
L’onere amministrativo e finanziario che l’applicazione della normativa FATCA provoca agli istituti finanziari esteri, ha sollevato critiche a livello internazionale. Per far fronte a questa situazione, il ministero delle finanze statunitense si è dichiarato disposto a concedere determinate agevolazioni amministrative nell’ambito degli accordi bilaterali con le altre giurisdizioni, a condizione che queste ultime garantiscano che tutti i loro istituti finanziari partecipino alla normativa FATCA. A questo scopo, ha messo a disposizione due modelli:
• il modello I, pubblicato il 25 giugno 2012, è basato sul principio dello scambio automati-
co di informazioni e prevede che gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner dichiarino i conti statunitensi alle rispettive autorità fiscali, che inoltreranno a loro volta tali informazioni all’IRS.
Già l’8 febbraio 2012, in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, i cinque Stati membri dell’UE Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna avevano manifestato la loro intenzione di stipulare gli accordi bilaterali sulla base del modello I.
Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo il 12 settembre 2012 con la Gran Bretagna, uno il 15 novembre 2012 con la Danimarca e uno il 19 novembre 2012 con il Messico;