Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 19 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’Accordo

tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

Secondo l‘articolo 2 gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti dell’IRS sono retti dal diritto statunitense applicabile per quanto l’Accordo FATCA non disponga altrimenti.. Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono retti dall’allegato I dell’Accordo FATCA. Sono fatti salvi il diritto di opzione a favore del diritto statunitense applicabile nonché le definizioni in esso contenute che sono più favorevoli per gli istituti finanziari. In tale contesto, la scelta delle definizioni non deve essere fatta in modo che impedisca lo scopo perseguito dall'Accordo FA-TCA.

L’articolo 3 rinvia, per la comprensione delle espressioni utilizzate nella legge, alle definizioni riportate all’articolo 2 paragrafo 1 dell’Accordo FATCA. Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all’articolo 2, allora le espressioni utilizzate nella legge sono da intendere ai sensi del diritto statunitense applicabile.

Ai sensi dell’articolo 4, tutti gli istituti finanziari svizzeri, nella misura in cui non sono elencati alle sezioni I e II lettera B dell’allegato II dell’Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi esonerati o certificati, come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA sulla base del diritto statunitense applicabile, devono registrarsi presso l’IRS.

In linea di massima essi devono adempiere gli obblighi derivanti dall’accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela.

Gli istituti finanziari di cui all’allegato La sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C

dell’Accordo FATCA sottostanno a tali obblighi soltanto nel caso in cui non è garantito che siano rispettati da un altro istituto finanziario soggetto agli obblighi dell’accordo FFI. Inoltre, gli istituti finanziari di cui all’allegato II sezione II lettera A.1 devono adempiere tali obblighi soltanto in relazione ai conti detenuti da persone o entità non residenti in Svizzera.

Nel caso di conti o prodotti di istituzioni secondo l’allegato II sezione I o conti e prodotti secondo l’allegato II sezione III dell’Accordo FATCA, gli obblighi si limitano a stabilire

l’esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

L’articolo 5 rimanda all’allegato I dell’Accordo FATCA per quanto concerne l’identificazione dei clienti statunitensi.

Per quanto riguarda la procedura di notifica, all’articolo 6 si fa riferimento al fatto che il cliente è autorizzato a chiedere all’istituto finanziario una copia dei documenti relativi ai conti che lo qualificano come soggetto statunitense. Inoltre, il cliente può far valere presso l’istituto finanziario di essere considerato a torto un cliente statunitense, adducendo le prove in tal senso. Se la prova viene addotta, l’istituto finanziario non tratterà più il cliente come se fosse un cliente statunitense.

Secondo l’articolo 7, un istituto finanziario può aprire un nuovo conto per un cliente statunitense soltanto se quest’ultimo dà il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto e se comunica il proprio TIN statunitense. Anche l’apertura di un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o la sottoscrizione di un impegno nei confronti di un simile istituto presuppone che quest’ultimo dia il consenso alla notifica all’IRS.

Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera a l’istituto finanziario deve notificare all’IRS secondo il diritto statunitense applicabile i documenti dei conti dei clienti statunitensi che hanno acconsentito alla dichiarazione dei loro dati di conto e che hanno comunicato il loro TIN statunitense. La notifica del numero dei conti di clienti statunitensi che non hanno rilasciato una dichiarazione di consenso o che non hanno comunicato il loro TIN statunitense e la notifica del valore complessivo del patrimonio depositato su questi conti devono avvenire in forma aggregata il 31 gennaio dell’anno seguente (lettera b).

Secondo il capoverso 2, per gli anni 2015 e 2016 le notifiche dei dati concernenti gli istituti finanziari non partecipanti sono disciplinate da norme analoghe. Conformemente alla lettera a, i dati concernenti il conto per i quali è disponibile una dichiarazione di consenso vanno notifi-