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Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 15 pagine
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Concessioni, pianificazione e finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria 742.120
a. l’aumento o la riduzione dei costi per l’esercizio e il mantenimento della qualità generati dalle misure supplementari o alternative sono calcolati per un periodo di 40 anni dalla messa in esercizio. Il rinnovo è incluso solo se è effettuato entro questo periodo;
b. gli investimenti evitati grazie alle misure di terzi sono considerati se connessi sul piano funzionale, temporale e territoriale;
c. il calcolo viene effettuato come calcolo economico dinamico.
3Il finanziamento viene effettuato a fondo perso e direttamente al gestore dell’infrastruttura. Se il contributo a fondo perso comprende spese conseguenti, il gestore dell’infrastruttura ne assicura l’impiego conforme alle disposizioni contrattuali per l’intero periodo.
4Se le misure richieste da terzi hanno effetti sul mantenimento della qualità, il pagamento ai terzi della somma corrispondente ai vantaggi calcolata dall’UFT può essere rinviato finché i vantaggi di cui al capoverso 2 lettere a e b non si sono verificati.
5Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a misure edili di terzi estranee alla ferrovia, ma che interessano l’infrastruttura ferroviaria.
6L’UFT pubblica periodicamente i valori di riferimento del rincaro e gli interessi di computo in base all’evoluzione congiunturale.
Art. 35 Rendiconto e sorveglianza sull’ampliamento
1L’UFT sorveglia e gestisce la corretta fornitura delle prestazioni nell’ambito delle convenzioni di attuazione e ne disciplina i dettagli.
2Il gestore dell’infrastruttura o la società costruttrice inoltra semestralmente all’UFT un rendiconto sugli ampliamenti.In tale rendiconto informa sulle prestazioni, i costi, le finanze, le scadenze e i rischi. L’UFT disciplina i dettagli del rendiconto.
3Il Consiglio federale fornisce annualmente, insieme al consuntivo, il rapporto di cui all’articolo 58e Lferr.
4L’UFT redige annualmente un rapporto sullo stato dei lavori di ampliamento.
Sezione 8: Investimenti in impianti di trasporto a fune
Art. 36
1Per investimenti in impianti di trasporto a fune si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.
2Aiuti finanziari possono essere concessi a titolo di contributi a fondo perso.